Le imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e di medicinali compresi nelle Tabelle I e II registrati in Italia, che intendano effettuare operazioni commerciali tra l’Italia ed un Paese estero, sia comunitario che extracomunitario, devono presentare richiesta, utilizzando i modelli ufficiali distinti in “Permessi di importazione” e “Permessi di esportazione”, stampati a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e composti da cinque fogli autocopianti.

Le aziende se ne possono approvvigionare presso:

 

Ministero della salute
Ufficio centrale stupefacenti
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA


Le richieste di permesso vanno presentate con una marca da bollo da € 14,62 già applicata nell’apposito spazio sulla prima pagina di ogni modulo, accompagnate da lettera di trasmissione su carta intestata dell’azienda, e integrate con un versamento di € 22,10 per ogni permesso sul c/c n. 1005116734 intestato alla Tesoreria Provinciale di Viterbo con causale “permesso import o export di sostanze stupefacenti”.

Il permesso va compilato specificando, tra l’altro, la denominazione del medicinale  o della sostanza con il dosaggio di principio attivo, nonché la quantità esatta di quest’ultimo sotto forma di base anidra. Per il calcolo della quantità di sostanza pura devono essere presi in considerazione esclusivamente i fattori ufficiali di conversione indicati dall’Organo di Controllo delle Nazioni Unite (I.N.C.B.) nella “Yellow List” (sostanze narcotiche) e nella “Green List” (sostanze psicotrope), reperibili sul sito dell'International Narcotics Control Board (INCB) .

Un permesso, di norma, ha validità sei mesi, salvo che nel frattempo non scada l’autorizzazione detenuta dall’azienda, e una volta rilasciato viene consegnato al richiedente che procederà in seguito alla transazione commerciale. Un permesso può essere utilizzato una sola volta.

L’Ufficio Centrale Stupefacenti è dotato di un sistema informatico (S.I.U.C.S.) attraverso il quale vengono registrate tutte le movimentazioni effettuate ai fini della corretta rendicontazione alle Nazioni Unite. Il sistema scala automaticamente le quantità di sostanza volta per volta effettivamente movimentate in modo da non rilasciare permessi, qualora i limiti quantitativi assegnati dall’I.N.C.B. risultino superati. Non potranno essere rilasciati permessi fino all’eventuale concessione di supplemento di quota della sostanza da parte dell’I.N.C.B.

L’azienda è tenuta a notificare nel Sistema informatico l’avvenuta movimentazione della merce, indicando la quantità esatta effettivamente importata/esportata (che può essere anche inferiore a quella autorizzata nel permesso), non appena portata a conclusione l’operazione commerciale.


Procedura di registrazione nel S.I.U.C.S.

Una volta ricevuta l’autorizzazione al commercio, impiego, fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, l’azienda che intende effettuare operazioni commerciali con ditte estere deve:

  • accedere all'area riservata del S.I.U.C.S. disponibile in questa sezione del sito
  • scaricare e stampare il Manuale di gestione delle utenze di accesso (“provisioning”)
  • seguire la procedura indicata nel manuale, specificando che i soggetti che si possono censire al Sistema sono esclusivamente il Legale Rappresentante o la Persona Qualificata, in pratica le persone citate nel decreto di autorizzazione
  • dopo l'esame da parte dell’Ufficio e ottenute le credenziali di accesso, completare la registrazione (seconda parte del manuale del “provisioning”) associando i propri dati alla struttura (=stabilimento) alla quale ci si riferisce ed inviare via web la richiesta debitamente compilata per l’approvazione.

Solo a seguito di conclusione della procedura, l’azienda risulterà censita nel Sistema e l’Ufficio ne inserirà in rete l’autorizzazione, con la quale potrà eventualmente richiedere i permessi di importazione/esportazione.

Importante: ogni richiesta di permesso import/export va contestualmente presentata per via sia cartacea che informatica, altrimenti non potrà essere evasa.


Permesso di esportazione

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere corredato obbligatoriamente del permesso di importazione (in originale) rilasciato dall’Autorità competente del Paese di destinazione della merce.


Permesso di importazione

Anche in questo caso il modello va correttamente compilato in ogni campo. L’importatore deve verificare, sul sito dell'INCB alla pagina Narcotic drugs , che per ogni sostanza richiesta vi sia una quota assegnata annualmente all’Italia dall’I.N.C.B.

Le aziende che intendono riesportare entro l’anno corrente la quantità di sostanza importata, devono riportare sul permesso la specifica FOR RE-EXPORT. Contestualmente, anche nella richiesta per via informatica, va spuntata la stessa dicitura nell’apposito campo.


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Data di pubblicazione: 28 maggio 2009, ultimo aggiornamento 28 febbraio 2013

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