Movimentazione in ambito comunitario

Ogni operatore autorizzato che intende fornire ad un acquirente stabilito in Italia o in altro paese dell’Unione europea un precursore di categoria 1 o 2 ottiene dall’acquirente una dichiarazione con indicazione dell’uso o degli usi specifici della sostanza in questione, da compilare secondo il modello di cui al punto 1 dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 273/2004, e da conservare per tre anni più l’anno in cui si effettua l’operazione. Detto obbligo si applica naturalmente anche ad operatori italiani autorizzati che intendono acquistare precursori di categoria 1 o 2 da fornitori stabiliti in altri paesi dell’Unione europea.

Le movimentazioni di precursori di categoria 3 in ambito comunitario e quindi anche nazionale non sono soggette all’obbligo di dichiarazione d’uso. La dichiarazione di cui sopra è valida per una sola sostanza classificata, e deve essere redatta su carta intestata in caso di persone giuridiche.

In aggiunta l’operatore che fornisce all’interno del territorio della Comunità europea precursori di categoria 1 appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione dell’acquirente autenticandola come conforme all’originale, e tale documento deve sempre accompagnare le sostanze della categoria 1 che circolano all’interno della Comunità ed essere presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.


L’obbligo di dichiarazione non si applica alle farmacie e, per i soli precursori di categoria 2, agli operatori che movimentano nel corso dell’intero anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) quantità di precursori di categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 273/2004. Gli acquirenti, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di dichiarazione, devono comunque comunicare per iscritto ai rispettivi fornitori il mancato superamento dei valori soglia sopra citati


Movimentazione con Paesi non comunitari

Esportazioni

Ogni operatore autorizzato che intende fornire ad un acquirente stabilito in un paese non appartenente all’Unione europea un precursore di categoria 1 o 2 deve richiedere all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute un’autorizzazione singola per l’esportazione, mediante compilazione e presentazione di apposito modulo n. 021SAC0104 da richiedere al medesimo ufficio.
L’autorizzazione viene emessa per un massimo di due sostanze ed è valida per sei mesi dalla data di rilascio.

L’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione si applica anche ai precursori di categoria 3, ma solo se il paese di destinazione è incluso nell’elenco di cui all’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009 e dal Regolamento (UE) n. 225/2011. E’ prevista, inoltre, la possibilità per gli operatori di richiedere un’autorizzazione per l’esportazione con procedura semplificata, con differente modulo n. 021SAC0105, in caso di esportazioni frequenti di un precursore di categoria 3 che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito in Italia e lo stesso importatore nel medesimo paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi, a condizione che vi siano sufficienti garanzie dell’affidabilità dell’operatore e della liceità dell’operazione.


Importazioni

Ogni operatore autorizzato che intende acquistare da un fornitore stabilito in un paese non appartenente all’Unione europea un precursore di categoria 1 deve richiedere all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute un’autorizzazione singola per l’importazione, mediante apposito modulo n. 021SAC0106 da richiedere al medesimo ufficio.

L’importazione di precursori di categoria 2 e 3 non è soggetta all’obbligo di autorizzazione singola per l’importazione.


Oneri e moduli

La domanda per le autorizzazioni singole per l’esportazione e per l’importazione deve essere accompagnata da marca da bollo da 14,62 euro e da bollettino di versamento di 22,10 euro su c/c n. 1005116734 intestato alla Tesoreria Provinciale di Viterbo.


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Data di pubblicazione: 20 maggio 2009, ultimo aggiornamento 17 gennaio 2013

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