L’immissione sul mercato o il possesso di precursori di categoria 1 è vincolato al possesso dell’operatore di una licenza con validità triennale rilasciata dal Ministero della salute, previa presentazione di richiesta scritta a firma del titolare o legale rappresentante. La richiesta può eventualmente essere compilata sul modulo disponibile o in alternativa contenere in ogni caso tutte le informazioni richieste nello stesso modulo:

Con riferimento al punto 2 del modulo (Nome, coordinate, carica e mansioni del funzionario competente) si sottolinea che gli operatori sono tenuti a nominare formalmente un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, denominato anche funzionario competente, e a notificarne all’Ufficio centrale stupefacenti nome e coordinate (indirizzo, telefono, fax, e-mail) con indicazione delle carica ricoperta e delle mansioni affidate e con dichiarazione di accettazione dell’interessato. Questa figura ha la responsabilità di provvedere affinché il commercio di sostanze classificate effettuato sia conforme alle disposizioni vigenti. Al funzionario competente devono essere conferiti i poteri di rappresentare l’operatore e di prendere le decisioni necessarie per l’espletamento di detti compiti. L’incarico di funzionario competente può essere ricoperto dal titolare o dal legale rappresentante o in alternativa da altra persona, su nomina del titolare o del legale rappresentante. In caso di officina farmaceutica detto incarico può essere assegnato al direttore tecnico.

La licenza triennale deve essere nuovamente richiesta in caso di aggiunta di una nuova sostanza classificata o di avvio di una nuova operazione o di un cambiamento dei locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni. In caso di variazione del legale rappresentante, l’azienda deve notificare, entro 10 giorni lavorativi, all’Ufficio centrale stupefacenti il nominativo del nuovo legale rappresentante e trasmettere i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. L’azienda deve notificare, altresì, entro 10 giorni lavorativi, all’Ufficio centrale stupefacenti la variazione di ragione sociale e trasmettere il relativo certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Si precisa che, a seguito della notifica di variazione del legale rappresentante o di ragione sociale, questo Ufficio provvederà alla modifica dell’autorizzazione in uso, da consegnare all’operatore autorizzato che, alla ricezione, dovrà restituire la vecchia autorizzazione.
La richiesta di modifica di una licenza in uso comporta il pagamento degli stessi oneri previsti per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il rinnovo di un’autorizzazione in scadenza.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore dei regolamenti in oggetto sono valide fino alla scadenza prevista.
Dall’obbligo di autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti


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Data di pubblicazione: 20 maggio 2009, ultimo aggiornamento 17 gennaio 2013

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