Il farmacista, iscritto all’albo professionale, può ottenere la titolarità di una farmacia:
- per concorso
- per trasferimento.
Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi banditi ed espletati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ogni quattro anni. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione o vacante (per decadenza o rinuncia del titolare).
La Legge 362/91, nello stabilire i principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi.
Il decreto è stato approvato nel marzo del 1994. Il DPCM 298/94, nel disciplinare le prove di esame, ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica. Il decreto ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.
Con il DPCM 18 aprile 2011, per tener maggiormente conto dell’attività del farmacista in farmacia, anche alla luce dei provvedimenti concernenti le nuove funzioni e servizi che la farmacia di comunità potrà erogare ai sensi dell’intervenuto Decreto legislativo n. 153 del 2009, è stato modificato il DPCM 30 marzo 1994, n. 298, introducendo ulteriori materie tra quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia, Tossicologia, Farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della Farmacia, Diritto sanitario, inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.
Con il DM 21 luglio 2011 sono state aggiornate le 3000 domande e relative risposte utilizzabili per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del predetto DM. Consulta le 3000 domande e risposte pubblicate in allegato al Decreto 21 luglio 2011.
Possono essere titolari di farmacia privata, oltre alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Le predette società debbono avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacia. La direzione di una farmacia di cui sia titolare una società deve essere affidata ad un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità, che ne è responsabile.