Il farmacista, iscritto all’albo professionale, può ottenere la titolarità di una farmacia:

  1. per concorso
  2. per trasferimento.

Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi banditi ed espletati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ogni quattro anni. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione o vacante (per decadenza o rinuncia del titolare).

La legge 362/91, nello stabilire i principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Il decreto è stato approvato nel marzo del 1994. Il DPCM 298/94, nel disciplinare le prove di esame, ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.

Con il DPCM 18 aprile 2011, per tener maggiormente conto dell’attività del farmacista in farmacia, anche alla luce dei provvedimenti concernenti le nuove funzioni e servizi che la farmacia di comunità potrà erogare ai sensi dell’intervenuto decreto legislativo n. 153 del 2009, è stato modificato il DPCM 30 marzo 1994, n. 298, introducendo ulteriori materie tra quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia; Tossicologia; Farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della Farmacia; Diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.

Con il DM 21 luglio 2011 sono state aggiornate le 3000 domande e relative risposte utilizzabili per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del predetto DM.

Consulta le 3000 domande e risposte pubblicate in allegato al Decreto 21 luglio 2011.

L’art. 11 del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, per favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e per favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico ha stabilito che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L., le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano assicurare la conclusione di un concorso straordinario per soli titoli, cui possono partecipare esclusivamente farmacisti iscritti all’albo non titolari di farmacia, tranne quelli titolari di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che ciascun candidato può partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni, che gli interessati possano partecipare al concorso straordinario in gestione associata, sommando i titoli posseduti e che, in deroga a quanto stabilito dal DPCM 298/94, l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di “parafarmacia” siano equiparate, ivi comprese le maggiorazioni e che l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori di “parafarmacia” sia equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.

Per rendere trasparenti ed uniformi le procedure concorsuali ed assicurare lo scambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in stretta collaborazione con le Regioni, come stabilito dall’art. 23 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 135 (Spending Review), ha messo a punto una piattaforma tecnologica unica. La piattaforma consentirà a ciascuna regione di attivare le procedure concorsuali in piena autonomia, secondo le tempistiche previste dai propri bandi, ed ai candidati di partecipare al bando di concorso compilando un modulo on line.

Lo stesso articolo 23, stabilisce, relativamente al concorso straordinario, alcune modifiche nella procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche e attribuisce un punteggio anche per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 10 febbraio 2006, ultimo aggiornamento 7 dicembre 2018

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area