I due strumenti di programmazione negoziata possibili per l’attuazione dell’art. 20 sono: gli Accordi di programma ex art. 5 bis del D. L.vo 502/1992 e gli Accordi di programma Quadro ex art. 2 della legge 662/1996. Le procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma sono disciplinate nell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (pdf, 303 KB), concernente la semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, a cui si rimanda per una trattazione più completa della materia.

Detto Accordo è stato successivamente integrato con l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 (pdf, 371 KB)per la "Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità".

L’Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):

  1. Protocollo d’intesa;
  2. documento programmatico,
  3. articolato contrattuale,
  4. schede tecniche relative ai singoli interventi.

 

Per la stipula dell’Accordo di programma il soggetto interessato trasmette al Ministero della salute la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all’Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l’applicativo "Osservatorio".

Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l’articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell’economia e finanze per l’acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.

A completamento dell’iter e dopo l’espressione dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.

Una volta sottoscritto l’Accordo, il soggetto interessato inoltra al Ministero della salute la richiesta di ammissione a finanziamento per ogni interventi previsto, utilizzando il MODULO A (doc, 30 KB) allegato all’Accordo sulla semplificazione delle procedure del 19 dicembre 2002. La richiesta di erogazione dei finanziamenti (MODULO B (doc, 30 KB)) deve essere inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze, competente per la gestione del capitolo.
L’erogazione dei finanziamenti avviene secondo le specifiche disposizioni delle norme di settore.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 30 marzo 2007, ultimo aggiornamento 8 febbraio 2013

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area