La sigla MOGM sta per micro-organismi geneticamente modificati.
Con questo temine si intendono entità microbiologiche cellulari e non cellulari (compresi virus, viroidi, cellule animali e cellule vegetali in coltura) il cui materiale genetico è stato modificato sia con tecniche di ricombinazione di acido nucleico, sia con tecniche di introduzione diretta di materiale genetico, sia con tecniche di fusione cellulare o ibridizzazione, comunque in modo differente dai processi di ricombinazione o di incrocio che avvengono in natura.
Nell’ambito di tale definizione, l’allegato I del D. Lgs 12 aprile 2001 n. 206 elenca le tecniche che sono considerate di modificazione genica e quelle che non lo sono. Il decreto stabilisce le misure per l’impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati volte a tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente; la normativa impone l’adozione di accorgimenti tecnici e di procedure, basate su attente valutazioni di rischio, aventi lo scopo di impedire la diffusione e moltiplicazione nell’ambiente e negli organismi viventi di detti MOGM.
Il decreto assegna all’utilizzatore la responsabilità di individuare la classe d’impiego confinato necessaria per un efficace contenimento e controllo dei MOGM.
Le classi di impiego confinato sono 4, come definite dall'art. 5, comma 3 lettere da a) a d) del D.Lgs. 206/2001:
- classe 1: impieghi confinati che presentano rischi nulli o trascurabili, ovvero operazioni per le quali un livello 1 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente
- classe 2: impieghi confinati a basso rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 2 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente
- classe 3: impieghi confinati che presentano un rischio moderato, ovvero operazioni per le quali un livello 3 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente
- classe 4: impieghi confinati ad alto rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 4 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente.