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medico di bordo

La figura del medico di bordo è nata per far fronte alle esigenze che si verificavano durante le traversate oceaniche della prima metà del secolo scorso quando veniva chiamato, spesso con pochi strumenti e farmaci a disposizione, a fronteggiare emergenze sanitarie di ogni tipo.

In quelle circostanze il medico di bordo doveva prestare le sue cure nelle situazioni più diverse: ferite da lavoro, fratture, malattie infettive di varia natura, nascite improvvise ed altre urgenze, guadagnandosi "sul campo" i gradi di Ufficiale sanitario e diventando una figura di primo piano tra le professionalità non squisitamente navali, ma insostituibili a bordo per affrontare un lungo viaggio in mare.

Con l'approvazione del regolamento sulla sanità marittima (Regio Decreto n. 636 del 29 settembre 1895, seguito dal Regio Decreto n. 178 del 20 maggio 1897) si dà il via in Italia al primo modello di struttura sanitaria a bordo di navi, in grado di funzionare da "posto di pronto soccorso", oltre che da infermeria con posti letto autonomi, vero punto di riferimento nella gestione delle emergenze mediche, chirurgiche ed ostetriche verificatesi spesso lontano dalla terraferma.

I Regi Decreti costituiscono ancor oggi la base normativa, seppur datata e in parte aggiornata ed integrata, che regolamenta il servizio medico di bordo sulle navi, italiane o straniere, che effettuano viaggi da o verso porti dello Stato.
Precedentemente solo "I piroscafi nazionali o esteri destinati al trasporto dei passeggeri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggeri, superi i 150" dovevano "avere un medico di bordo" (R.D. n.178 del 20.5.1897).

Con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 13 giugno 1986, il servizio medico di bordo è diventato obbligatorio anche sulle navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo, che siano:

  1. navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera
  2. navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.

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Data di pubblicazione: 23 novembre 2011, ultimo aggiornamento 9 novembre 2021

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