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Le fasi del procedimento giurisdizionale di competenza della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - CCEPS.

Il ricorso

ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini delle professioni sanitarie devono essere notificati, ai sensi dell’art. 54 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, alle istituzioni di seguito indicate:

  • Ordine che ha emanato il provvedimento
  • Procuratore della Repubblica territorialmente competente (ove ha sede l’Ordine);
  • Ministro della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, 00186 Roma (a seguito dell’istituzione del Ministero della Sanità - attualmente denominato Ministero della Salute - questa notifica sostituisce ora quella al Prefetto, prevista dall’art. 54 sopra citato).

Le notifiche vanno effettuate, a pena di irricevibilità del ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento che si intende impugnare (artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950), ovvero, nel contenzioso elettorale, dalla data di proclamazione degli eletti.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, commi uno e due, del DPR n. 221/1950, il ricorrente può prendere visione dei documenti e delle controdeduzioni eventualmente depositate da coloro ai quali il ricorso sia stato notificato, mediante apposita istanza formulata espressamente nel ricorso.

Nel caso di mancata formulazione dell’apposita istanza nel ricorso, il ricorrente, all’esito del deposito, è informato dall’Ufficio di Segreteria della CCEPS della facoltà di prendere visione degli atti e documenti mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica cceps@postacert.sanita.it dell’apposito modello (modulo di presa visione atti e documenti) debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dell’interessato o dell’eventuale delegato e dalla procura di costituzione in giudizio (ove ci si avvalga di un avvocato difensore).


Il deposito

Il deposito del ricorso deve avvenire, presso la Segreteria CCEPS, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 53. Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini prescritti per il deposito.

In alternativa, il deposito può essere effettuato in forma cartacea utilizzando una delle due modalità di seguito riportate:

  • presso la Segreteria, mediante consegna a mani presso la sede del Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma – Ufficio accettazione, con plico indicante in intestazione “Segreteria CCEPS”

oppure

  • a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
    Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie
    c/o Ministero della Salute - DGPROF - Ufficio 1 - viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma

Devono essere depositati i seguenti atti e documenti:

  • Il ricorsocon l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC del ricorrente. Qualora ci si avvalga di un avvocato, occorre indicare esclusivamente la posta elettronica certificata di quest’ultimo (il difensore legalmente costituito può avvalersi della facoltà di indicare unicamente la domiciliazione telematica digitale: c.d. "domicilio virtuale", sul quale vedi Cass. Sez. Un. n. 10143/2012);
  • marca da bollo da €16,00, ai sensi dell’art. 78, comma 3, del D.P.R. n. 221/1950 (nella misura di una per ogni quattro facciate del ricorso ed una per la procura alle liti) da apporre sul modulo  Marche da bollo ricorso CCEPS  con la precisazione del nome del ricorrente; se il ricorrente deposita il ricorso per via telematica all’indirizzo PEC della Commissione Centrale cceps@postacert.sanita.it, sarà tenuto a conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 37 del D.P.R. n. 642/1972). Gli originali delle marche da bollo non dovranno essere trasmessi alla Segreteria CCEPS a mezzo posta;
  • relate delle notifiche del ricorso;
  • provvedimento impugnato con la relativa lettera di notifica dell’Ordine;
  • tassa di bollo di €16,00 da apporre sul modulo Marca da bollo decisione CCEPS, con la precisazione del nome del ricorrente. La tassa di bollo di euro 16,00 sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla CCEPS, nonché sulle copie occorrenti per le notificazioni delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tasse di bollo.
  • attestazione di conformità degli atti e documenti allegati, prodotti in giudizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Le disposizioni del citato decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Ogni ulteriore memoria difensiva, successiva al deposito del ricorso, deve essere corredata delle relative marche da bollo (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate), fatto salvo quanto previsto dal disposto dell’art. 78 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

L’Ufficio di Segreteria della CCEPS utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per trasmettere alle parti le comunicazioni inerenti il ricorso, ivi comprese la convocazione per l’udienza e la presa visione degli atti, nonché la notifica della decisione della Commissione Centrale, che verrà trasmessa unicamente a mezzo PEC.



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Data di pubblicazione: 3 agosto 2011, ultimo aggiornamento 22 aprile 2024

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