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Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Sevizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri extracomunitari:

  • che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento
  • che soggiornano regolarmente  e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per :
    •  lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per  cure mediche (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo,  per attesa adozione,  per affidamento, per acquisto  della cittadinanza
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione.
Questo documento è individuale e serve per accedere all'assistenza.

Dove andare per iscriversi al SSN

L’iscrizione al SSN va effettuata presso gli uffici scelta e revoca della ASL dove hai la residenza o l'abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.

Cosa fare per iscriversi al servizio sanitario nazionale


Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale devi recarti agli sportelli della ASL con i documenti riportati di seguito:

  • permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale o dalla Questura
  • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno
  • codice fiscale o autocertificazione
  • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno, per lavoro subordinato rilasciata dall'Ufficio postale

In attesa del rilascio del permesso per motivi familiari ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, devi esibire i seguenti documenti:

  1. visto di ingresso
  2. ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  3. fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il permesso. Il minore straniero gode fin dall'ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano.

Durata dell'iscrizione al SSN

La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
In attesa del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato l'iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al momento della presentazione di questo.

A cosa dà diritto la tessera sanitaria

La tessera sanitaria personale  ti dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

  • avere un medico di famiglia o pediatra
  • ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
  • assistenza farmaceutica
  • visite mediche generali in ambulatorio
  • visite mediche specialistiche
  • visite mediche a domicilio
  • vaccinazioni
  • esami del sangue
  • radiografie
  • ecografie
  • medicine
  • assistenza riabilitativa e per protesi
  • altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

Come si accede all'assistenza sanitaria

Al momento dell'iscrizione scegli  il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale potrai rivolgerti gratuitamente.
Nel momento in cui sei in possesso della  richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal tuo  medico di fiducia, potrai effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui sei iscritto.
Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani.
Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie.
Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli sportelli  della tua ASL.

Consulta:


Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l' art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98).

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN dal 5 novembre 2008.
Pertanto devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un contributo annuale (Decreto legislativo  n.160 del 3 ottobre 2008).

Come e dove iscriversi volontariamente al SSN

Puoi effettuare l’iscrizione volontaria al SSN pagando di un contributo annuale.

Ti ricordiamo che l’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale puoi conservare l’iscrizione al SSN, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno alla tua ASL.

Il contributo si paga tramite F24.

A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria

L'iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano. L’iscrizione volontaria  al SSN dei cittadini stranieri non dà diritto alla TEAM.


I cittadini provenienti da un Paese extra UE, nel quale non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, possono venire in Italia per cure (art. 36 del T.U. 286/98).

Puoi attivare tre diverse procedure di ingresso per cure:

1) Richiesta visto di ingresso per cure mediche.

Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche devi presentare all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali
  • attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta anche da garante.
  • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Dovrai pagare il restante 70% delle spese alla struttura sanitaria.

Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non ti consente l’iscrizione al SSN quindi le prestazioni sanitarie sono a tuo carico.

2) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari

(art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 93 n. 517).

Se sei residente in un Paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, l’ingresso per cure deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.

Per maggiori chiarimenti sulla procedura di richiesta autorizzazione consulta la scheda servizi:

3) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

(art. 32 - comma 15 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.



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Data di pubblicazione: 14 luglio 2011, ultimo aggiornamento 10 gennaio 2024

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