L'acquacoltura è la produzione di organismi acquatici, principalmente pesci, crostacei e molluschi, in ambienti confinati e controllati dall'uomo.
Il termine acquacoltura si contrappone generalmente alla pesca, nella quale l'uomo si limita a prelevare dall'ambiente naturale i prodotti di cui ha bisogno.
E’ considerata tuttavia una forma di acquacoltura anche la molluschicoltura nella quale l'intervento dell'uomo è solitamente limitato a fornire un supporto meccanico adatto all'attecchimento degli organismi acquatici, per facilitarne lo sviluppo ed il prelievo finale.

In base al tipo di gestione, l'acquacoltura viene principalmente suddivisa in acquacoltura estensiva e intensiva.
Dell'acquacoltura estensiva fanno parte la vallicoltura, principalmente in acqua salmastra, e la stagnicoltura, principalmente in acqua dolce.

Nell'acquacoltura intensiva, la densità di allevamento viene incrementata oltre la naturale produttività del bacino di allevamento, in questo caso l'alimentazione viene integrata artificialmente mediante somministrazione di alimenti naturali (pesce o cereali) o di mangimi formulati.

La normativa comunitaria dell’ultimo decennio ha determinato una radicale trasformazione nel settore dell’acquacoltura intensiva causando un profondo cambiamento nella gestione degli allevamenti.
In linea con la strategia comunitaria orientata ad affrontare le malattie degli animali in funzione di una completa eradicazione, anche nel settore delle produzioni di acquacoltura è cresciuta negli anni la consapevolezza che solo intraprendendo il difficile percorso dell’eliminazione degli agenti di malattia si può giungere a produzioni di elevato valore sanitario.
Con la Direttiva 2006/88, recepita nella normativa nazionale con Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, sono stabilite le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie di acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie.
Compito istituzionale del Ministero della salute è informare la Commissione Europea e gli altri Stati membri, nonché gli Stati membri dell’EFTA, in caso di malattia esotica conclamata, tra quelle elencate nell’ allegato IV, parte II, della citata Direttiva, e in caso di malattia non esotica conclamata, sempre tra quelle riportate nell’allegato, qualora la zona interessata sia stata in precedenza dichiarata indenne.

Il Ministero della salute, d’intesa con il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia e le Regioni e Province autonome interessate, assicura il coordinamento di tutte le misure ed attività necessarie al controllo ed eradicazione di una delle malattie esotiche di cui sopra.

E’ compito invece del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali provvedere all’indagine epidemiologica, all’applicazione delle misure restrittive previste ed alla revoca delle stesse misure quando il focolaio sia stato eradicato.
E’ sempre il Ministero che sottopone all’approvazione della Commissione Europea, secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di eradicazione per una o più malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, della citata Direttiva, presentato da singole aziende o per intere zone.
Con Decisione 2009/177, la Commissione Europea ha messo a disposizione i format necessari per la richiesta di riconoscimento del programma di eradicazione presentato, oppure per il riconoscimento diretto qualora siano stati espletati tutti i necessari campionamenti.

Il Centro di referenza per l’ittiopatologia, con sede in Padova presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, provvede ad analizzare i campioni di conferma, ove richiesti dalla normativa vigente, ad effettuare i necessari campionamenti in caso di malattie esotiche e collabora con il Ministero nell’organizzazione di corsi di formazione.


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Data di pubblicazione: 31 maggio 2010, ultimo aggiornamento 6 marzo 2013

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