I controlli   all’importazione dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) effettuati sui prodotti destinati al consumo umano (di origine animale e non di origine animale), sui sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, sui mangimi e sui materiali destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) sono regolati dal Regolamento (UE) 2017/625 e relativi atti di esecuzione e delegati, nonché dal D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 24.

In generale, queste norme stabiliscono che le suddette merci, in provenienza da Paesi extra-UE e destinate all’importazione nell’Unione europea, devono essere sottoposte ai controlli ufficiali presso i PCF per poter essere introdotti nell’UE.

Particolari condizioni sono previste per i prodotti di origine animale i cui Paesi terzi di origine devono:

  • essere riconosciuti ed inseriti in appositi elenchi dell’UE;
  • offrire garanzie specifiche in relazione a ciascun prodotto da esportare nell’UE, comprovate da certificato sanitario, che deve essere sottoscritto dalle competenti autorità del Paese terzo di origine e accompagnare il prodotto fino a destino;
  • avere stabilimenti di produzione riconosciuti ed inseriti negli elenchi.

Per alcune tipologie di prodotti non è ancora prevista una completa armonizzazione, in quanto sono stati stabiliti a livello dell’UE solo gli elenchi dei Paesi terzi riconosciuti e i certificati sanitari che devono scortare le partite da importare. Per quanto riguarda, invece, l’elenco degli stabilimenti di produzione, questi sono riconosciuti in via bilaterale tra il Paese terzo esportatore e il Paese Membro importatore, con particolare procedura autorizzativa che limita la possibilità di commercializzare tali prodotti al solo territorio del Paese Membro che ha stabilito l’accordo con il Paese terzo.

Le partite di prodotti destinate ad essere importate devono essere prenotificate al PCF di arrivo dove, in base al rischio connesso alla tipologia del prodotto e sulla base di differenti percentuali stabilite dalla Commissione europea, vengono sottoposte ai previsti controlli ufficiali (documentali, d’identità, materiali e/o laboratorio), che, in alcuni casi, possono raggiungere carattere di "sistematicità".

In caso di esito sfavorevole dei controlli, i PCF adottano misure sanitarie specifiche sulla partita interessata, in funzione della non conformità e/o del rischio accertato.

Le misure prevedono:

  • annullamento dei certificati/documenti di accompagnamento della partita al fine di impedirne la reintroduzione nel territorio dell’UE; respingimento, distruzione, trattamento della partita o, in assenza di rischi sanitari, destinazione della stessa ad usi diversi dal consumo umano;
  • attivazione del Sistema di Allerta per informare la Commissione europea e tutte le Autorità degli Stati membri che partecipano al Sistema dell'esistenza di un rischio grave ed immediato,
  • l’intensificazione dei controlli da parte della Commissione europea, per talune tipologie di merci, sulle successive 10 partite importate della stessa tipologia, origine e provenienza con sequestro delle stesse in attesa degli esiti di laboratorio.

Le modalità di importazione di animali vivi e materiale germinale sono regolate da apposita disciplina comunitaria eccetto per alcune categorie di animali e materiale germinale (es. roditori, anfibi, viverridi ecc), per le quali ogni Stato membro, ferme restando le condizioni di carattere generale stabilite dall’Unione europea , può stabilire , in applicazione del regolamento (UE) 2016/429, proprie condizioni sanitarie, che devono essere almeno equivalenti a quelle poste per gli scambi degli animali e del materiale germinale all’interno dell’Unione europea.

La principale normativa comunitaria di riferimento che stabilisce i requisiti fondamentali per l’importazione di animali vivi e materiale germinale (es. artiodattili e perissodattili e relativo materiale germinale, animali d’acquacoltura, pollame e uova da cova ecc.) è rappresentata dal regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, dal regolamento(UE) 2016/429 (normativa in materia di sanità animale), dal regolamento (UE) 2019/1715, dal regolamento ( UE) 692/2020 e da ulteriori regolamenti comunitari e decisioni applicative.

In linea generale, queste norme prevedono

  • approvazione e inclusione in un apposito elenco comunitario del Paese Terzo di origine;
  • certificazione di sanità pubblica e animale concordata a livello comunitario;
  • approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano di monitoraggio per i residui predisposto dal Paese Terzo esportatore di animali, al fine di garantire la conformità con i requisiti comunitari sui residui di farmaci veterinari, pesticidi e contaminanti.
  • I controlli che devono essere eseguiti sulle partite di animali e di materiale germinale presentate ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF).

Riguardo alle specie armonizzate l’autorizzazione del Paese terzo per le esportazioni degli animali vivi e dei materiale germinale nell’Unione europea è concessa previa verifica da parte della Commissione europea delle seguenti condizioni:

  1. la legislazione in materia di sanità animale del paese terzo o del territorio interessato e le norme relative all'ingresso in tale paese o territorio di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da altri paesi terzi e territori;
  2. le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio interessato circa l'efficace attuazione e il controllo della legislazione in materia di sanità animale di cui alla lettera a);
  3. l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese terzo o del territorio interessato;
  4. le procedure di certificazione sanitaria applicate nel paese terzo o nel territorio interessato;
  5. lo stato sanitario degli animali nel paese terzo o nel territorio interessato, o in zone e compartimenti dello stesso, per quanto riguarda:
  6. le malattie elencate e le malattie emergenti;
  7. qualsiasi aspetto relativo alla sanità pubblica e a quella animale o riguardante la situazione ambientale nel paese terzo o territorio interessato, o in una zona o un compartimento dello stesso, che può comportare un rischio per la sanità pubblica o per quella animale o per lo stato ambientale dell'Unione;
  8. le garanzie che l'autorità competente del paese terzo o territorio interessato può fornire in merito alla conformità o all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell'Unione;
  9. la regolarità e la tempestività con cui il paese terzo o territorio interessato fornisce informazioni sulle malattie infettive o contagiose degli animali sul suo territorio all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in particolare le informazioni sulle malattie elencate nel codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici dell'OIE;
  10. i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo o territorio interessato;
  11. qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo o territorio interessato e i risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione sugli animali, sul materiale germinale e sui prodotti di origine animale in questione.

Tutte le partite di animali e di materiale germinale destinate all’importazione nell’Unione Europea devono essere sottoposte ai previsti controlli veterinari presso i PCF abilitati per quella specifica categoria di animali e materiale germinale.

Consulta l'elenco dei PCF con le informazioni sulle specifiche categorie di abilitazione.


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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 31 maggio 2021

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