Produzione

La direttiva 90/167/CE stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. In Italia questa Direttiva è stata attuata col D.Lvo n. 90 del 3 marzo 1993 e col D.M. 16 /11/1993.

I mangimi medicati possono essere prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate, a scopo di vendita/ preparazione per conto terzi o per esclusivo uso aziendale, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, in stabilimenti autorizzati ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n.90 del 3 marzo 1993.

Le domande di autorizzazione devono essere compilate secondo le modalità riportate nell’allegato 1 del D.M.16-11-93 e munite di tutti i documenti elencati nello stesso (vedi Moduli e servizi on line – Mangimi nel menù a destra).

Il Ministero rilascia l’autorizzazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accertamento da parte della Commissione provinciale, di cui all’art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, del possesso dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa, mediante sopralluogo ispettivo.
La ditta interessata può iniziare a produrre mangimi medicati e prodotti intermedi, dal momento in cui riceve il parere della Commissione purché esso sia favorevole.

La produzione di mangimi medicati per autoconsumo in azienda, a partire da prodotti intermedi, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute (Allegato II del D.M. 16/11/93) ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 90/93-art art. 6 D.M. 16/11/93). Alla domanda deve essere allegata la richiesta di attestato di idoneità, rilasciato dal sevizio veterinario dell’A.S.L. competente, per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti (vedi Moduli e servizi on line – Mangimi nel menù a destra).

L’acquisto di premiscele medicate e di prodotti intermedi, per l’esclusivo uso aziendale, può essere concesso ai titolari di impianti di allevamento solo se in possesso delle suddette autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute alla produzione di mangimi medicati per uso aziendale, e dietro presentazione di prescrizione veterinaria effettuata da un veterinario abilitato alla professione.

L’acquisto di mangime medicato o l’autoproduzione dello stesso in allevamento deve avvenire dietro prescrizione veterinaria.

La ricetta deve essere compilata attraverso il sistema REV.

Consulta il documento: Produzione di mangimi medicati - misure per ridurre la contaminazione crociata

Commercio

I grossisti di medicinali veterinari (Art. 9 D.L.vo 90/93-Art. 13, comma 8 D.M. 16/11/93) possono distribuire mangimi medicati e prodotti intermedi dopo aver presentato al Ministero della Salute domanda di estensione dell’attività di vendita anche a questi prodotti.

I rivenditori autorizzati alla vendita di prodotti per la zootecnia o che intendono iniziare l’attività ex-novo, ( Art. 9 D.L.vo 90/93 - Art. 13, comma 6 e 7 del D.M. 16/11/93) possono vendere mangimi medicati previa autorizzazione del Ministero e rilascio del parere favorevole del servizio veterinario dell’A.S.L. competente (vedi Moduli e servizi on line – Mangimi nel menù a destra).

Consulta le linee guida in materia di commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi

Laboratori di analisi quali – quantitative in autocontrollo

I laboratori che intendono svolgere le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e sui prodotti intermedi devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell’art.11, comma 2 del D.M. 16/11/1993.

Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve produrre una domanda in carta da bollo a firma del proprietario o legale rappresentante della ditta, da inviare al Ministero della Salute e per conoscenza all’Assessorato della Sanità regionale e al servizio veterinario dell’A.S.L. di competenza.

Il decreto autorizzativo viene rilasciato previo esame della documentazione allegata, solo in seguito al ricevimento da parte del Ministero, dell’esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale di cui all’art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, che viene attivata dalle amministrazioni regionali dopo il ricevimento della domanda di autorizzazione (vedi Moduli e servizi on line – Mangimi nel menù a destra).


Consulta l’elenco dei Laboratori di analisi di mangimi medicati e prodotti intermedi autorizzati con decreto Ministeriale

Consulta l’elenco degli operatori del settore dei mangimi medicati autorizzati


A partire dal 28 gennaio 2022 entrerà in applicazione il REGOLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

Pertanto a partire da tale data, le disposizioni del Regolamento sostituiranno quelle della Direttiva 90/167/CEE e dei suoi decreti di attuazione.


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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 1 settembre 2022

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