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Il Ministero della salute predispone il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) al fine di garantire, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (UE) n. 625/2017, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare e un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
Il Piano Nazionale Alimentazione Animale ha la finalità di contribuire, attraverso la vigilanza e il controllo sui mangimi, ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il PNAA viene attuato mediante sopralluoghi ispettivi e mediante il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata, prelevati lungo tutta la filiera.

Nei campioni prelevati viene effettuata la ricerca di:

  • Proteine animali trasformate non ammesse nei mangimi
  • Salmonella spp.
  • Principi farmacologicamente attivi e additivi
  • Sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali (micotossine, diossine, melamina e altri)
  • Organismi geneticamente modificati (OGM)

In caso di non conformità o di positività si procede alla messa in atto di interventi adeguati a tutelare la salute pubblica come previsto dalla normativa vigente.
La vigilanza ispettiva viene svolta su tutte le imprese del settore dei mangimi quali:

  • produzione primaria
  • allevamenti
  • mangimifici
  • distributori
  • industrie alimentari che forniscono sottoprodotti all’alimentazione animale
  • trasportatori di mangimi

Il Piano è implementato periodicamente mediante l'analisi dei rischi, basata sulla valutazione dei dati relativi all'attività di controllo svolta negli anni precedenti e nel rispetto delle normative comunitarie di nuova emanazione.

Chi attua il PNAA

L'applicazione del PNAA è frutto della collaborazione di varie Istituzioni con diversi ruoli e competenze.

Il Ministero della salute coordina l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, dirama il PNAA alle Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanità, sviluppano una programmazione regionale (PRAA) con cui impartiscono le istruzioni alle AASSLL al fine di garantirne la corretta applicazione delle indicazioni nazionali. L'attività di controllo sui mangimi provenienti dai Paesi Terzi o di provenienza comunitaria è svolta, rispettivamente dai PCF (Posti di controllo frontalieri) e dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE).

I campioni raccolti vengono analizzati dagli IIZZSS (Istituti Zooprofilattici sperimentali), la cui attività, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, è coordinata dall'ISS (Istituto superiore di sanità) che effettua anche le analisi di revisione.

Le Regioni, le P.A., le ASL, laddove particolari esigenze specifiche lo richiedano, si avvalgono di organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc.).

I dati relativi all'attività svolta secondo devono essere comunicati dalle ASL. agli Assessorati alla Sanità, che a loro volta provvedono a trasmetterli al Ministero della Salute.

Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall’articolo 113 del Regolamento (UE) n. 625/2017 e comunque entro sei mesi dalla fine dell’anno di rilevazione dei dati da parte delle Regioni o Province autonome.

Consulta:



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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 8 marzo 2024

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