Registrazione delle aziende in BDN

Nella Banca dati Nazionale (BDN) devono essere registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi avicoli, con esclusione dall’obbligo di registrazione solo per gli allevamenti non commerciali con meno di 50 capi.

Tra le informazioni da registrare in BDN, vi sono:

  • la tipologia, tra cui “allevamento”; “commerciante”; “incubatoio”
  • l’orientamento produttivo dell’allevamento, quali “produzione uova da consumo”, “da carne”, “da riproduzione”
  • le modalità di allevamento, tra cui “a terra”, “all’aperto”, “biologico” e “in gabbia”

Nel caso di allevamenti di galline, polli e tacchini, e per tutti gli allevamenti di avicoli destinati alla produzione di carne, l’identificazione degli animali è per gruppi, ossia per insieme di avicoli allevati nello stesso ciclo produttivo nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone.  Per ogni gruppo di avicoli sono registrati: codice di allevamento, codice identificativo del capannone e data di ingresso del gruppo nel capannone.

Gli altri avicoli sono invece identificati per partita ed in questo caso in BDN sono registrate le informazioni del documento di provenienza e di destinazione (modello 4), oppure, se proveniente da altri Stati, del certificato sanitario previsto dalla normativa vigente.

Registrazione eventi in BDN

Gli spostamenti in entrata dei gruppi e delle partite devono essere registrate in BDN dall’allevatore, o suo delegato, e tali registrazioni consentono l’elaborazione del registro delle movimentazioni avicole dell’allevamento.

Tracciabilità delle uova: sul guscio di ogni uovo destinato al consumo umano diretto vi è un codice che offre molte informazioni anagrafiche sull’allevamento di origine.

Il primo numero indica la modalità di allevamento delle ovaiole:

  • "0" per l’allevamento biologico
  • “1" per l’allevamento all’aperto
  • "2" per quello a terra
  • “3” per quello in gabbia

Segue il codice aziendale dell’azienda di origine.

Le informazioni sul patrimonio zootecnico avicolo distinto per specie, orientamenti produttivi ed altro, sono elaborate dalla BDN in base al numero di avicoli che risultano movimentati nell’anno, per partite o gruppi, in BDN.

Principali riferimenti normativi

  • Decreto Ministeriale 13 novembre 2013, che stabilisce le modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, ai sensi dell’art 4 del Decreto legislativo 9/2010, come modificato dall’art. 1 (510) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le sanzioni per chi non adempie alla normativa vigente in materia di anagrafe avicola sono definite dall’articolo 57 del Decreto legislativo 9/2010
  • Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, che fissa le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova nota ministeriale DGSAF 7102 – 19.03.2015 fornisce ulteriori informazioni operative sulla registrazione degli stabilimenti autorizzati dalle Regioni e Province autonome ad effettuare scambi intracomunitari.

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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 23 maggio 2019

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