L’anagrafe zootecnica è il sistema attraverso cui le autorità competenti, gli operatori di settore e i cittadini possono ottenere informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad altri usi zootecnici. In quest’ottica è uno strumento fondamentale per la sorveglianza epidemiologica, la sicurezza alimentare e la sanità pubblica.
Inoltre, l’anagrafe è garanzia di trasparenza in relazione al patrimonio zootecnico nazionale e rappresenta la fonte ufficiale da cui ricavare i dati sugli animali, sia per le autorità di controllo che per i cittadini. Attraverso questo sistema, infatti, si possono avere informazioni sull’origine degli animali (tracciabilità) e ricostruire i loro spostamenti (rintracciabilità).
Il monitoraggio costante dello stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale, reso possibile dal sistema anagrafe, consente la gestione tempestiva ed efficace di eventuali emergenze sanitarie a tutela della sanità animale e della salute pubblica.
Inoltre, è essenziale per la programmazione e l’esecuzione dei controlli in materia di sanità veterinaria, per l’erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari e per la trasmissione di informazioni ai consumatori e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico.
Il funzionamento dell’anagrafe si basa, con le modalità previste per le diverse specie, sulla identificazione e registrazione degli stabilimenti/aziende e degli animali, sulla registrazione delle nascite e delle morti degli animali e sulla registrazione delle movimentazioni. Fondamentale per il suo funzionamento è anche il documento di provenienza e destinazione (c.d. modello 4) che accompagna gli animali durante gli spostamenti.
Strumento indispensabile per il funzionamento dell’anagrafe è la Banca Dati Nazionale (BDN) in cui sono registrate, con le modalità previste per le diverse specie, le informazioni su stabilimenti/aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni.
Tutti i riferimenti normativi comuni a tutti i settori dell'anagrafe zootecnica.
Consulta:
- Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente l’identificazione e la registrazione degli animali (bovini, ovicaprini, suini e altre specie)
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che all’articolo 12 istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafe zootecnica (BDN)
- Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e che all’articolo 18 prevede in tutte le fasi della produzione, la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, che all’articolo 3, comma 2, istituisce il sistema di reti di sorveglianza per assicurare che i prodotti di origine animale siano ottenuti da animali che soddisfano i requisiti sanitari previsti
- Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, che all’articolo 14, comma 1, prevede la richiesta di registrazione del titolare dell’azienda zootecnica, definita all’articolo 1 (3) dello stesso decreto, presso il Servizio veterinario territoriale e che all’articolo 32 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, che all’articolo 2 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (UE) 2016/429, che all’articolo 109 prevede l’istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi
- Decreto 28 giugno 2016, che sostituisce l’allegato IV, del decreto del DPR 317/96 e prescrive la modalità informatizzata per la compilazione del documento di provenienza e destinazione degli animali (c.d. modello 4)
Sistema di identificazione e registrazione degli animali (Anagrafe zootecnica) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429
Dal 21 aprile 2021 è applicabile in tutta l’Unione europea il Regolamento (UE) 429/2016 e suoi regolamenti delegati e di esecuzione (da ora AHL) con cui la Commissione Europea ha inteso rivedere, semplificare e aggiornare la legislazione comunitaria vigente in materia di sanità animale, compresa quella del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (da ora sistema I&R).
Al portale dell'Unione europea è possibile visionare la normativa in materia di sanità animale.
La riorganizzazione nazionale del sistema I&R in applicazione dell’AHL è prevista in esecuzione della delega di cui all’articolo 14 della Legge 53/2021. La DGSAF ha predisposto uno schema di decreto legislativo, attualmente (gennaio 2022) all’esame delle commissioni parlamentari, che, insieme al suo manuale operativo, intende essere una norma unica di riferimento per tutti i settori e le specie animali del sistema stesso, comprendente anche azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità. Dalla data di entrata in vigore del decreto saranno aboliti molti provvedimenti nazionali riferiti a normativa precedente alla attuazione dell’AHL.
Per approfondire:
- Circolare ministeriale DGSAF 9763-20/04/2021- prime indicazioni applicative. Si informa che il documento SANCO/11123 2018 citato nella nota è stato pubblicato in GUCE come regolamento di esecuzione (UE) 2021/520
- Circolare ministeriale DGSAF 21307-14/09/2021- ulteriori chiarimenti nelle more della pubblicazione della nuova normativa
- Materiale didattico presentato dalla DGSAF e dalla DISR 07 (MIPAAF) relativo all'evento formativo di giugno 2021“Verso il nuovo sistema I&R”
- Nota DGSAF 22341 - 19/09/2022 prime istruzioni operative al Decreto legislativo 05/08/2022, n. 134
- Trovanorme.it