Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Cosmetici
Pubblicità

I messaggi pubblicitari servono per descrivere un prodotto e presentare al pubblico le sue caratteristiche, applicazioni e funzioni e sono di solito veicolati attraverso diversi canali di comunicazione, quali radio televisione, giornali, social media, stampati, cartellonistica stradale, cartellonistica al punto vendita, siti web, piattaforme di vendita digitali.

La pubblicità dei prodotti cosmetici non è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute, tuttavia deve uniformarsi ai principi generali in materia di pubblicità, enunciati dal Codice del consumo, previsto dalla Legge 229 del 2003 e approvato con il Decreto legislativo 206 del 2005.

Cosa dice il Codice del consumo

In Italia il Codice del consumo ha riconosciuto alcuni diritti fondamentali dei consumatori, tra i quali il diritto a un’adeguata informazione e a una corretta pubblicità sui prodotti sul mercato, il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e il diritto alla tutela della salute. Inoltre, ha stabilito che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo chiaro tale “da assicurare la consapevolezza del consumatore”.

Il Codice vieta la pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi forma di pubblicità che possa indurre in errore i consumatori condizionandone le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti degli stessi.

È considerata ingannevole naturalmente anche la pubblicità che riguarda prodotti che possono porre “in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori e che omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza” (Decreto legislativo 206/2005 articolo 24).

La pubblicità deve essere trasparente anche nel senso di essere chiaramente riconoscibile come tale.

La normativa europea

La normativa europea del settore cosmetico pone il divieto  (articolo 20 del Regolamento 1223/2009), in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici, di impiegare diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche diverse da quelle proprie dei cosmetici e definite nell’articolo 2, comma 1 (a) del Regolamento 1223/2009.

Nei messaggi che si riferiscono ai prodotti cosmetici, siano essi contenuti nell’etichetta o in altri stampati o ancora su testi di carattere pubblicitario, non possono perciò essere attribuite ai cosmetici finalità diverse da quelle di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o mantenere in buono stato, come indicato nella definizione di prodotto cosmetico.

Conseguentemente la denominazione e la presentazione nel suo insieme dei cosmetici non devono indurre i consumatori a confondere prodotti, ad esempio, per la cosmesi, la protezione solare, l’igiene personale, con altre tipologie di prodotti quali farmaci, dispositivi medici, biocidi o altro.

Le disposizioni normative in vigore si pongono come obiettivo la salvaguardia della salute pubblica, anche attraverso la corretta informazione e una forma corretta di pubblicità.

I prodotti cosmetici non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile dell'immissione di questi prodotti sul mercato comunitario (articolo 3 del Regolamento 1223/2009).


Consulta

  • Codice del consumo , previsto dalla legge 229 del 2003 e approvato con D.lgs 206 del 2005  (il testo del codice del consumo è stato modificato dal Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)

  • Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 
    Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici



  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 12 ottobre 2006, ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area