La composizione dei cosmetici è un aspetto di fondamentale importanza per la salute dei consumatori.
La regolamentazione delle sostanze che possono essere utilizzate come ingredienti di una formulazione cosmetica viene disciplinata attraverso l’aggiornamento e la modifica degli Allegati tecnici al Regolamento (CE) n. 1223/2009.
Sostanze ammesse, vietate e ammesse con specifiche limitazioni
Il Regolamento 1223/2009 riporta sia l’elenco delle sostanze vietate che gli elenchi delle sostanze che sono ammesse con specifiche limitazioni e restrizioni di utilizzo nella composizione dei prodotti cosmetici.
Gli Allegati tecnici al Regolamento 1223/2009 sono suddivisi in:
- allegato II - elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
- allegato III - elenco delle sostanze che possono essere utilizzate solo a determinate condizioni d'uso
- allegato IV - elenco dei coloranti autorizzati nei prodotti cosmetici
- allegato V - elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici
- allegato VI - elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici.
Gli Allegati tecnici al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sono costantemente aggiornati mediante i regolamenti di modifica emanati dalla Commissione europea. Gli aggiornamenti sono consultabili nella sezione Amendments to the cosmetics regulation Cosmetics - Legislation.
Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all’impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (Scientific Committee on Consumer Safety - SCCS), modifica gli Allegati da II a VI. Analogamente, dopo aver consultato il CSSC, la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.
Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR)
L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008, è vietato (articolo 15 del Regolamento 1223/2009).
Tuttavia è possibile l’uso di tali sostanze in deroga al divieto se sono soddisfatte le specifiche condizioni dell’art. 15 del Regolamento, secondo le disposizioni definite nei pertinenti allegati tecnici al regolamento.
Sostanze in forma di nanomateriale
Ingredienti in forma di nanomateriale diversi da coloranti, conservanti e filtri UV possono essere utilizzati, ma deve essere presentato alla Commissione europea un dossier tecnico sulla sostanza in questione almeno 6 mesi prima dell’immissione in commercio del prodotto cosmetico.
L’utilizzo di coloranti, conservanti e filtri UV in forma di nanomateriale avviene in conformità a quanto disposto negli Allegati da IV a VI al Regolamento (CE) n.1223/2009.
Valutazione della sicurezza del prodotto
È bene ricordare che comunque l’impiego di qualsiasi ingrediente nei prodotti cosmetici, se ammesso, deve essere supportato dalla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico.
Consulta
-
il testo modificato del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (rifusione)
- Decisione di esecuzione della Commissione del 25 novembre 2013 relativa alle linee guida sull’allegato I del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)