Per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, in cui il materiale genetico (DNA) è stato modificato in un modo differente da quanto avviene in natura, con l’accoppiamento e la ricombinazione genetica naturale. L’applicazione delle moderne biotecnologie permette di trasferire tratti di geni selezionati da un organismo all’altro, anche di specie non correlate, per esempio tra batteri e piante.

Gli OGM attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, (mais, soia, colza e cotone), modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi. 

In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura.

Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente.

La normativa di riferimento in campo alimentare per il settore degli organismi geneticamente modificati è rappresentata principalmente dal Regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, entrambi in applicazione dal 18 aprile 2004.

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi GM, definisce, fra l’altro, la procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di un OGM o di un alimento o un mangime GM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa la soglia di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM. 
In virtù di tale disciplina comunitaria gli alimenti e mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione europea (CE) alle condizioni ed alle eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione stessa.

La procedura di autorizzazione è centralizzata. Gli operatori interessati presentano una domanda di autorizzazione per ciascun OGM e i suoi possibili impieghi alimentari/mangimistici all’Autorità nazionale competente di uno Stato membro.
Il dossier con le informazioni relative all’OGM è valutato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che invia il parere alla Commissione europea e agli Stati membri, mettendo a disposizione del pubblico il dossier per le eventuali osservazioni. Successivamente la CE predispone una proposta di Decisione da sottoporre all’approvazione degli Stati membri nelle opportune sedi comunitarie.

Dal momento in cui viene emanata la Decisione di autorizzazione l’OGM e i relativi prodotti oggetto della stessa possono essere immessi sul mercato europeo, quindi anche in Italia, alle condizioni previste nel provvedimento.

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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 1 febbraio 2024

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