Il Regolamento (CE) 1069/2009 e il relativo Regolamento di attuazione della Commissione (UE) 142/2011, in vigore dal 4 marzo 2011, stabiliscono le norme per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, ​​al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e animale derivanti da questi prodotti.

L’articolo 3 del Regolamento 1069/2009 illustra il significato di "sottoprodotti di origine animale", definendoli come "I corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma".

Definisce, inoltre, la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale, in base al rischio sanitario:

  1. Materiale di categoria 1 (ad es. animali abbattuti nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE - encefalopatie spongiformi trasmissibili)
  2. Materiale di categoria 2 (ad es. letame, animali morti per cause diverse dalla macellazione)
  3. Materiale di categoria 3 (scarti di macellazione e dell’industria alimentare).

Nei regolamenti sono stabiliti i principi normativi e le procedure attuative in materia di identificazione, classificazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, lavorazione, smaltimento, trasporto, importazione ed esportazione dei sottoprodotti di origine animale. Sono identificati anche i sottoprodotti che, a seguito del trattamento effettuato, sono esentati dal controllo (ad es. pelli, piume, olio di pesce, biodiesel). 

Le norme  contenute consentono, alle attuali e alle future tecnologie, la possibilità d’impiegare sottoprodotti di origine animale in un ampio numero di settori produttivi ( mangimistico, energetico, fertilizzante) riducendo  al minimo i rischi sanitari. Ricordiamo che tutta la filiera dei sottoprodotti è sotto la vigilanza dell’Autorità Sanitaria. In particolare veterinari, medici e tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, ciascuno secondo la propria competenza, vigilano sulla filiera dei sottoprodotti, negli impianti di produzione degli alimenti (allevamenti, macelli, stabilimenti di lavorazione di latte, carne, pesce, uova) e di commercio al dettaglio (macellerie, pescherie, supermercati etc.), negli impianti di trattamento dei sottoprodotti fino all'utilizzo o alla eliminazione.

Gli Ispettori Comunitari visitano regolarmente i vari Paesi dell’Unione Europea per verificare la puntuale ed uniforme applicazione della normativa comunitaria.


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 1 settembre 2021

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