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Arabia Saudita - Carni e prodotti a base di carne bovina e ovi caprina

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo.
Gli stabilimenti potranno iniziare le esportazioni una volta ottenuta l’autorizzazione, ovvero, previa verifica del buon esito della domanda sul sito della SFDA e solo nel rispetto delle condizioni sanitarie riportate nei certificati concordati con le Autorità saudite.

Argentina - Prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo.

Australia - Ovoprodotti

Oltre alla domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo includere il questionario compilato in lingua inglese

Brasile - Prodotti a base di carne suina, prodotti a base di latte e prodotti della pesca

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo e del file specifico del settore (Prelisting Brasile in formato . xls  rev 0 2022) da compilare secondo le istruzioni in legenda 2022. Come riportato nella scheda servizi, il procedimento si intende finalizzato quando le Autorità brasiliane (MAPA) inseriscono l’impianto nell’apposita lista.

Canada

L’esportazione di prodotti alimentari verso il Canada è regolamentata dall’accordo commerciale stipulato tra l’Unione Europea e le competenti Autorità Canadesi. Il 21 settembre 2017 l’EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) è entrato in vigore in via provvisoria. I termini dell’accordo sono pubblicati sul sito della Commissione Europea.

Come gli altri accordi commerciali il CETA è subordinato alle regole internazionali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e pertanto dal punto di vista sanitario sono rispettati i principi di prevenzione sanitaria e fitosanitaria fissati nell’ SPS Agreement che detta i requisiti basilari per la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante in ambito di commercio internazionale.

È all’interno del EU-Canada Sanitary and Phytosanitary (SPS) Joint Management Committee (JMC) che viene verificata l’equivalenza tra le rispettive norme sanitarie così come la necessità di adottare eventuali misure di controllo aggiuntive per l’ingresso dei prodotti agroalimentari scambiati tra le parti.

In particolare per l’esportazione di prodotti alimentari, non si ravvisano gravi limitazioni per gli aspetti di sicurezza alimentare visto l’altissimo standard sanitario garantito sia dal Canada che dall’Unione Europea, dall’Italia in particolare. Tuttavia, la normativa vigente in Canada (Safe Food for Canadian Regulation), affidando agli importatori canadesi la responsabilità della sicurezza sanitaria delle merci introdotte, riserva a questi ultimi la possibilità di richiedere informazioni ai produttori Italiani per la verifica di conformità e delle modalità di autocontrollo implementate (prerequisiti ed HACCP) dai produttori italiani.

A tale proposito si riporta un video esplicativo predisposto dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA) sul tema delle introduzioni di alimenti in Canada provenienti da Paesi Terzi.

Sulla base di quanto attualmente negoziato dalla Commissione Europea e dal CFIA nell’ambito dell’ EU-Canada SPS-JMC, requisiti più stringenti sono previsti per i prodotti di origine animale (carne e prodotti a base di carne) a proposito dei quali è prevista l’approvazione del sistema di ispezione relativo alla specie animale in questione ed implementato dal singolo Paese membro comunitario e degli stabilimenti esportatori.

Per l’esportazione di carne e prodotti a base di carne, sono in vigore in Italia alcune misure di controllo aggiuntive relative ai gap di equivalenza individuati in relazione ai seguenti aspetti:

  1. La ritenzione dell’acqua nelle carcasse sottoposta a lavaggio nelle fasi post eviscerazione della macellazione
  2. La validazione dei processi produttivi degli stabilimenti con particolare riguardo ai prodotti fermentati
  3. La gestione del pericolo Listeria monocytogenes nei prodotti pronti al consumo

Tali misure di controllo aggiuntive sono state fissate nella Circolare DGISAN n. 24547 del 2 luglio 2020 e relativi allegati:

Pertanto, gli stabilimenti interessati ad essere autorizzati all’esportazione di carne e prodotti a base di carne devono essere in grado di rispondere a tali requisiti aggiuntivi oltre che quelli previsti dalla normativa comunitaria vigente e possono inoltrare istanza autorizzativa secondo le disposizioni di cui alla Circolare DGISAN n. 0023661 del 4 giugno 2018.

Il sistema di registrazione del CFIA distingue le attività produttive di ogni azienda secondo specifici codici di attività che tengono conto dello status autorizzativo dei sistemi ispettivi nazionali. Pertanto nel caso di attività di macellazione animale, ogni azienda risulta autorizzata per singola specie. La verifica dello status autorizzativo aziendale può essere effettuata solo sulla lista pubblicata sul sito web istituzionale del CFIA.

Le esportazioni degli altri prodotti di origine animale quali latte, prodotti a base di latte, ovo-prodotti etc. non necessitano dell’autorizzazione dello stabilimento produttore e dell’inserimento in lista. Per tali prodotti è necessaria la compilazione dei certificati bilaterali o generici pubblicati  o di quelli armonizzati disponibili su sistema comunitario Traces NT.

Cile - Carne fresca bovina, carne fresca suina, prodotti a base di carne bovina e suina, latte e prodotti derivati e altri prodotti

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo della Asl di competenza, il modulo di iscrizione unico Formulario de Registro, e il file Registro de establecimintos habilitados para exportar a Chile (formato .xls).
Il procedimento si intende finalizzato quando le Autorità cilene  inseriscono l’impianto nell’apposita lista.

Cina

Con notifica al WTO del 16 novembre 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato l’entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2022, dei Decreti 248 e 249 che introducono nuovi Principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri.

Tutti i produttori esteri di alimenti importati nella R.P.C. devono ottenere l'approvazione all’esportazione da parte dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica popolare Cinese (GACC) con apposita registrazione degli stabilimenti. In mancanza di tale registrazione, i prodotti alimentari non possono essere esportati in Cina.

Con l’entrata in vigore dei decreti 248 e 249 la Repubblica Popolare Cinese ha imposto l’obbligo di registrazione per l’esportazione di tutte le categorie di alimenti, includendo anche quelli definiti a livello internazionale come alimenti a basso e trascurabile rischio sanitario.

Nella prima fase di applicazione dei suddetti decreti, il GACC ha consentito di procedere attraverso procedure semplificate alla registrazione delle sole aziende in grado di dimostrare un pregresso di flussi commerciali (spedizioni effettuate nei precedenti 5 anni), per ridurre il rischio di creare interruzione dei flussi di mercato.

Nella prima fase, dunque, il Ministero della Salute ha raccolto la documentazione richiesta dalle autorità cinesi per la finalizzazione del processo di registrazione di numerose aziende italiane, facilitando le registrazioni effettuabili attraverso auto-registrazione e coadiuvando i casi che necessitano di intermediazione delle autorità sanitarie competenti. Mediante accesso pubblico alla piattaforma cinese https://ciferquery.singlewindow.cn/  è possibile controllare lo status autorizzativo e la relativa scadenza.

Esiti della Prima FASE (procedure semplificate) di registrazione - termine 31 ottobre 2021


Registrazioni confermate dal GACC
(Decreti cinesi 248 e 249)

Procedura A (mediante Autorità competente)

569

Procedura B (Self-registration)

1369

Totale Aziende

1938

La seconda fase del processo di registrazioni è stata avviata agli inizi del 2022, implementando le procedure previste dal GACC per la registrazione degli stabilimenti in accordo con le indicazioni sul funzionamento della piattaforma informatica cifer.singlewindow.cn fornite dalle autorità cinesi.

Le indicazioni e le procedure vigenti sono state diramate al territorio con la:

Circolare n.7880 del 7 marzo 2022

Si ricorda che:

  • il gestore del sistema informativo è l’autorità competente del governo cinese e pertanto, la finalizzazione del processo di registrazione è soggetta alle valutazioni del GACC, unico organismo deputato al rilascio del numero di registrazione (per l’Italia il numero inizia con le lettere CITA);
  • a procedura di registrazione dipende dalla categoria di prodotto esportato,  consultando la seguente lista dei codici doganali è possibile verificare se procedere con una self-registration oppure con una registrazione che richiede l’intermediazione dell’Autorità sanitaria competente del proprio Paese;
  • in Italia l’autorità competente sanitaria è individuata nel Ministero della Salute con l’articolazione territoriale del Sistema Sanitario Nazionale nei livelli Regionale e Locale, Aziende Sanitarie Locali – ASL, deputate, queste ultime, al mantenimento dei contatti con le imprese produttrici dislocate sul territorio nazionale e alle verifiche necessarie per la sottoscrizione della documentazione richiesta al conseguimento della registrazione. Laddove sia richiesta tale intermediazione, il Ministero della Salute ha diramato a tutte le ASL, per il tramite delle Regioni e Provincie Autonome, le disposizioni relative ai processi da attuare per conseguire la registrazione degli stabilimenti interessati, fornendo indicazioni per ognuno dei livelli di competenza previsti: Aziende produttrici, ASL, Regioni.

È ancora opportuno segnalare che:

  • i processi di registrazione che richiedono l’intervento dell’autorità sanitaria devono essere applicati necessariamente in stretta collaborazione con i servizi di igiene degli alimenti delle ASL competenti per il territorio nel quale sono localizzate le aziende produttrici
  • nel rispetto dell’organigramma dell’autorità competente sanitaria italiana è opportuno che ogni richiesta di informazione sia primariamente rivolta ai servizi di igiene degli alimenti delle ASL competenti per il territorio nel quale sono localizzate le aziende produttrici i quali, nel caso, potranno provvedere al reperimento di eventuali ulteriori informazioni attraverso i consueti canali istituzionali (Regione/Provincia Autonoma; Ministero della Salute)
  • tutte le informazioni in possesso dell’autorità sanitaria centrale vengono prontamente pubblicate sulla presente pagina web che si consiglia di consultare periodicamente
  • la responsabilità di tenere aggiornato il proprio account Cifer così come i termini di validità delle proprie autorizzazioni è dell’OSA interessato ad esportare. Le autorità sanitarie italiane (ASL territorialmente competenti/Regione/Provincia Autonoma; Ministero della Salute), fatti salvi i passaggi di validazione documentale, non hanno alcun ruolo sull’esito delle registrazioni o sulla validità delle stesse.

Colombia - Prodotti a base di carne suina, prodotti a base di latte

Nota del 3 marzo 2017 con domanda di inserimento in lista, tabella in formato excel, corredata da verbale di sopralluogo.
Consulta la scheda servizi

Corea del Sud - Carne e prodotti a base di carne suina

Domanda di inserimento in lista, corredata da verbale di sopralluogo con documentazione aggiuntiva secondo quanto descritto nella nota ministeriale 1396 del 16 gennaio 2018.
Consulta la scheda servizi

Corea del Sud - Latte e prodotti a base di latte

Domanda di inserimento in lista, corredata da verbale di sopralluogo con documentazione aggiuntiva secondo quanto descritto nella nota ministeriale 36355/P del 22 settembre 2016.

Costa Rica - Prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo. Per la domanda di inserimento in lista si rimanda alla nota ministeriale n. 45467/P del 4 dicembre 2015

Hong Kong - Carni e prodotti a base di carne bovina, suina e avicola

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo.
Consulta la nota del 14 giugno 2024 e relativo allegato   

Giappone

I focolai di peste suina africana (PSA) presenti nell’Italia continentale dal 2022 hanno portato il Giappone ad imporre il bando delle carni e dei prodotti a base di carne suina in arrivo dall’Italia, a prescindere dalla zona di origine delle carni dalle quali sono ottenuti i prodotti. Sono così decadute tutte le autorizzazioni all’esportazione per gli stabilimenti già abilitati.

Le Autorità del Giappone (MAFF), a seguito di dettagliate trattative, hanno accettato di rimuovere il bando per i prodotti di carne suina cotti, ottenuti dalle carni di animali nati e allevati in zone non soggette a restrizioni per la PSA e riconosciuti esenti da sintomi di malattie infettive alla visita ante-mortem e all’ispezione post-mortem.

In attesa degli esiti negoziali sul fascicolo dei prodotti sottoposti a processi che inattivano il virus della PSA (prosciutti stagionati oltre 400 giorni), le autorità nipponiche consentono l’esportazione in Giappone di:

  • prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico;
  • carni bovine fresche e prodotti a base di carne bovina;
  • carni ovine e caprine inclusi spiedini di carne (arrosticini).

Le esportazioni possono essere effettuate solo da stabilimenti abilitati per l’accesso al mercato giapponese. Pertanto, tali stabilimenti devono essere inclusi in una apposita lista, redatta a seguito di ispezione effettuate da ispettori veterinari ministeriali italiani e/o giapponesi, per i prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico.

Le istanze di inserimento nella lista devono essere differenziate per specie, bovino/suino. L’inserimento in una lista (carne suina) non comprende, automaticamente l’inserimento nell’altra (carne bovina) e viceversa.

Le Autorità nipponiche richiedono inoltre il rispetto rigoroso della tracciabilità degli animali, dagli allevamenti al macello, e delle carni allo stabilimento di trasformazione. Ogni passaggio deve essere tracciato attraverso specifica documentazione. 

Nel caso di impiego di materia prima proveniente da altro Paese UE abilitato all’esportazione verso il Giappone, le autorità nipponiche richiedono una certificazione veterinaria per la materia prima che sia rilasciata dall’autorità del Paese di origine, il quale deve scortare il prodotto a base di carne esportato in Giappone, insieme al certificato rilasciato dal servizio veterinario italiano.

Gli allevamenti di provenienza degli animali devono essere situati in aree indenni da malattie infettive. I container per l’esportazione devono essere sigillati qualora il trasporto dall’Italia al Giappone non sia diretto.

Le autorità Giapponesi predispongono "liste nere" di stabilimenti in relazione ai quali abbiano effettuato riscontro di non conformità (ad esempio la presenza di batteri in limiti non consentiti su matrici alimentari esportate). La presenza di uno stabilimento in black list non compromette allo stesso l'esportazione di prodotti. Tuttavia, alla dogana i controlli saranno rinforzati.

Procedure di abilitazione degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni

Procedura per l’abilitazione e l’inserimento in lista degli stabilimenti che desiderano esportare carne e prodotti a base di carne bovina:

  • Nota 14 aprile 2016 - Procedure di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all'Export di carni in Giappone
  • Verbale di sopralluogo per l'accertamento dell'idoneità strutturale e igienico-sanitaria degli stabilimenti.

Procedura per l’abilitazione e l’inserimento in lista degli stabilimenti che desiderano esportare prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico è dettagliata nella

Scarica:

Export latte e prodotti a base di latte (nuovo sistema di certificazione a partire dal 1° novembre 2017)

Con la SPS notification del 16 febbraio 2017 le autorità giapponesi hanno comunicato l’inserimento dell’Italia (Sardegna inclusa) nella lista dei Paesi autorizzati (Paesi Elencati) all’esportazione in Giappone di latte e prodotti a base di latte. Sono stati comunicati anche i relativi requisiti sanitari da riscontrare.

Esportazione Olive da tavola

Per l’esportazione in Giappone di olive da tavola è necessario rispettare le disposizioni emanate con nota del 1° marzo 2017 e utilizzare l’apposita modulistica per l’invio del prodotto in Giappone:

Israele - Uova da tavola

Oltre alla domanda di inserimento in lista, corredata dal verbale di sopralluogo occorre compilare in tutte le sue parti e in lingua inglese il prospetto, (rif: Circolare ministeriale n. 35491 del 15 settembre 2015)

Israele - Carne bovina

Gli stabilimenti che desiderano esportare carne bovina verso tale paese terzo, devono presentare domanda secondo quanto stabilito nella circolare n. 15012/P del 14 aprile 2016 in materia di approvazione degli stabilimenti per l’esportazione verso gli USA. A tale riguardo si ricorda che la suddetta circolare è pubblicata nella pagina dedicata all’esportazione verso gli USA di prodotti.Si precisa inoltre che gli stabilimenti, una volta ottenuta l’autorizzazione sanitaria, dovranno richiedere anche l’autorizzazione religiosa per poter certificare carni kosher. Sarà cura degli stabilimenti contattare le Autorità Religiose per ottenere l’abilitazione alle macellazioni rituali.

Malesia - Prodotti a base di latte

Gli stabilimenti che desiderano esportare prodotti a base di latte verso tale paese terzo, devono presentare domanda secondo quanto stabilito nella circolare n. 8792/P del 7 marzo 2018. La domanda di inserimento in lista, corredata da verbale di sopralluogo deve essere presentata accompagnata dal questionario debitamente compilato dalle ditte e firmato dal veterinario ufficiale della ASL. La documentazione deve essere trasmessa al ministero in originale in quanto le Autorità Malesiane richiedono l’inoltro cartaceo della documentazione.

Messico - Integratori alimentari

Gli integratori alimentari per il consumo umano contenenti ingredienti di origine animale possono essere esportati verso il Messico utilizzando il Certificato pubblicato nella sezione Certificazioni per esportazione > Altri alimenti. Non è prevista una lista di stabilimenti autorizzati dalle autorità messicane, tuttavia le stesse hanno richiesto garanzie aggiuntive in merito alla emissione dei certificati. Pertanto saranno accettate esclusivamente le spedizioni accompagnate da certificati sanitari per i quali il nominativo del certificatore e della Asl di appartenenza, siano stati preventivamente comunicati alle autorità messicane per il tramite dell’Ufficio 2 DGISAN.
L’aggiornamento della lista di Asl e certificatori per tale prodotto avviene mediante comunicazione inviata al seguente indirizzo e-mail: export.alimenti@sanita.it

Messico - Prodotti a base di carne suina

Sono abilitati all'esportazione di prodotti a base di carne suina gli stabilimenti autorizzati dalle stesse Autorità Messicane previo sopralluogo ispettivo. Per visualizzare gli stabilimenti abilitati all’esportazione consulta la lista pubblicata sul sito del SAGARPA

Panama - Prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte

Domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo.

Regno Unito

Con l’approssimarsi della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE), in collaborazione con la Commissione Europea, sono state emanate informazioni e chiarimenti sulle novità introdotte dal governo UK in merito ai controlli ed al funzionamento del confine con l’Unione Europea di cui al UK Border Operating Model

In particolare sono state diramate le informazioni raccolte nelle seguenti circolari:

Il 24 Dicembre viene raggiunto l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro per la collaborazione delle Parti in materia di requisiti sanitari e fitosanitari. In accordo con i principi internazionali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in materia sanitaria e fitosanitaria (SPS WTO Agreement), l’accordo di libero scambio dettaglia nel Capitolo SPS le modalità di interlocuzione tra UK ed UE per la definizione delle procedure e condizioni di importazione di ambo le Parti. Ciò significa che è salvaguardato lo standard di sicurezza del Paese che introduce sul proprio territorio i prodotti della controparte. Infatti, anche il presente accordo di libero scambio assicura che, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice. Inoltre, la parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell'altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice. Tali principi tuttavia non confliggono con la possibilità che UK ed UE possano raggiungere nuovi accordi e procedure in seno al Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito ai sensi dell’art. SPS.19 del testo di accordo.

Il comitato infatti sovrintende all'attuazione e al funzionamento delle seguenti attività:

  1. chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di prescrizioni, norme e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell'accordo SPS
  2. discute dei processi in corso in merito all'elaborazione di nuovi regolamenti
  3. discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall'altra parte
  4. riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all'articolo 5 dell'accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all'allegato SPS-1 - Criteri di cui all'articolo SPS.19, lettera d);
  5. scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli SPS.16 e SPS.17
  6. su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all'articolo SPS.10, paragrafo 9;
  7. adotta decisioni al fine di:
    1. aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo SPS.3, paragrafo 3
    2. definire i casi specifici di cui all'articolo SPS.6, paragrafo 2
    3. definire i dettagli per le procedure di cui all'articolo SPS.10, paragrafo 1
    4. stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all'articolo SPS.10, paragrafi 5 e 7

A seguito dell’accordo sono state rilasciate ulteriori informazioni concernenti i chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea da parte dei servizi britannici in merito a facilitazioni già accordate per quanto riguarda il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB (casella I.6) e l’accettabilità di documentazione non prodotta dal controllo ufficiale riguardo ai requisiti di origine della materia prima dei prodotti oggetto di triangolazione commerciale (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi). Tali chiarimenti sono stati riassunti nella Circolare DGISAN 0049575 del 31/12/2020.

Dopo numerosi rinvii da parte delle autorità britanniche sull’adozione delle nuove disposizioni in materia di controlli all’importazione in GB, le attuali indicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA).

In particolare sono state pubblicate linee guida per gli importatori britannici cui è stata demandata la responsabilità di introdurre sul territorio GB prodotti che rispettano le norme nazionali, nella stessa linea guida sono elencate le condizioni che devono essere rispettate dagli esportatori europei.

In sintesi:

I POAO coinvolti in malattie animai o in un problema di salute pubblica sono vietati o hanno restrizioni all'importazione. Gli importatori devono seguire le linee guida per POAO nell'ambito delle misure di salvaguardia.

Dal 31 gennaio 2024, gli alimenti e le bevande provenienti dall’UE saranno classificati in categorie a rischio alto, medio e basso secondo il modello operativo Border Target (BTOM).

Le necessità relative all’eventuale certificazione sanitaria così come le altre regole possono essere esplorate attraverso la consultazione del BTOM anche mediante utile database per codice doganale.

Tra gennaio e aprile 2024 verranno introdotti controlli documentali a campione casuale sui prodotti animali a rischio medio provenienti da UE, Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein. Le merci soggette a questi controlli non verranno trattenute per ispezione né verranno addebitati costi aggiuntivi.

Dal 30 aprile 2024 verranno introdotti nuovi controlli alla frontiera sulle merci a medio rischio provenienti dall’UE. Tutte le merci a rischio medio e basso devono entrare attraverso un punto di entrata che dispone del posto di controllo frontaliero pertinente.

Approfondimenti

La Commissione ha comunicato che sul sito dell’ Access2Markets database sono state incluse le informazioni non solo relative alle barriere tariffarie ma anche a quelle non tariffarie (incluso i requisiti SPS) che possono essere ottenute in base al codice doganale HS della merce che si intende esportare verso UK da EU.

Per ulteriori approfondimenti anche di carattere non sanitario è possibile consultare la pagina dedicata HELP DESK BREXIT dell’ufficio ICE di Londra, nella sezione dedicata oppure è possibilescrivere una email all’indirizzo brexit@ice.it per ricevere maggiori informazioni.

Stabilimenti autorizzati

Gli stabilimenti produttivi riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004 sono autorizzati per entrambe le parti. Per la parte comunitaria e quindi anche italiana, laddove è prevista la certificazione sanitaria dei prodotti esportati sarà necessario assicurare anche l'iscrizione dello stabilimento sul sistema TRACES NT. A tale proposito consultare la Circolare DGISAN 30397 del 30 luglio 2021. La registrazione dello stabilimento su TRACES NT è indispensabile che avvenga entro il 1° gennaio 2022.

Certificazione sanitaria

  • Sono pubblicati sul sito web del governo UK i requisiti di certificazione applicati da UK ai Paesi Terzi (Stati membri EU compresi) per tipologia di prodotto. Tali requisiti devono essere considerati nella lettura dei modelli di certificato sanitario previsti per gli Stati membri EU poiché costituiscono la base legale specifica per EU (in materia di regionalizzazione, requisiti di processo etc.). Infatti UK ha mantenuto (retained EU law) la norma Comunitaria applicata da EU per l’import da Paesi Terzi. I presenti requisiti di certificazione costituiscono quindi la trasposizione delle regole applicate da EU verso i Paesi Terzi alle regole applicate da UK ai Paesi Membri EU in materia di import.
  • I modelli di certificato che, laddove richiesto e con le tempistiche previste, devono scortare la merce e devono essere anticipati in copia elettronica all’importatore, sono consultabili sul sito web del governo UK. Gli stessi certificati saranno progressivamente reperibili anche sul sistema TRACES comunitario nelle lingue dell’UE.
    Va considerato che è in corso il passaggio del sistema TRACES Classic al sistema TRACES NT sul quale è in corso di attivazione il modulo “Export” appositamente ideato per la gestione delle attività utili all’export dei prodotti agroalimentari verso Paesi Terzi Extra UE ivi incluso il gestionale per l’emissione dei Certificati sanitari.

Singapore - Prodotti a base di carne suina stagionati o sottoposti a trattamento termico

Oltre alla domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo, è necessario produrre la documentazione secondo quanto descritto nel questionario allegato che il Ministero invia alle competenti autorità di Singapore per la opportuna valutazione.Le ditte vengono autorizzate alla esportazione a seguito di detta valutazione da parte delle Autorità di Singapore e l'abilitazione all'esportazione riguarderà solo le tipologie di prodotti per i quali è stata chiesta la suddetta autorizzazione.

Vietnam - Prodotti alimentari di origine animale per i quali siano stati già concordati bilateralmente i requisiti igienico-sanitari ed i relativi certificati (pork meat and pork meat products)

Oltre alla domanda di inserimento in lista export di prodotti alimentari di origine animale (pork meat and pork meat products) (formato .pdf e formato .doc) corredata da verbale di sopralluogo  (formato .pdf e formato .doc), è necessario allegare l'Appendix 3, compilata  in lingua inglese (formato .pdf e formato .doc), - stabilita dalla Circolare NAFIQAD n. 25/2010/TT-BNNPTNT 8 aprile 2010  art. 9 - ed il Flow Chart dei prodotti, compilato in lingua inglese.

Stati Uniti d' America

Esportazione negli Stati Uniti d’America di carne e prodotti a base di carne, ovoprodotti e pescegatto

Per l’esportazione di carni, prodotti derivati, ovoprodotti e pescegatto negli USA è necessario rivolgersi alle Autorità Statunitensi del Dipartimento dell’Agricoltura (USDA).

L’APHIS/USDA (Animal and Plant Health Inspection Service/United States Department of Agricolture) è l’autorità statunitense che definisce il “rischio Paese” in base allo status sanitario relativo alle patologie animali mentre FSIS/USDA (Food Safety and Inspection Service/United States Department of Agricolture) definisce le norme di sicurezza alimentare.

Per poter esportare è necessario che il Paese esportatore abbia concluso un agreement con codeste Agenzie.

Allo stato attuale l’Italia può esportare carne e prodotti a base di carne suina alle condizioni di seguito riportate:

Da tutta Italia:

Vengono potenzialmente ammessi all’esportazione i seguenti prodotti:

  • prodotti a base di carne cotta, sottoposti a trattamento termico che consenta il raggiungimento di +69°C al cuore del prodotto (mortadelle, prosciutti cotti)
  • prodotti sterilizzati (cotechino)
  • prodotti a base di carne cruda (prosciutto crudo con stagionatura superiore a 400 giorni)

Questi trattamenti sono ritenuti una garanzia per la sicurezza alimentare del prodotto e assicurano l’eliminazione degli agenti virali della Malattia vescicolare del suino (MVS) e della Peste suina africana (PSA). 

L’esportazione di prodotti a base di carne cruda con stagionatura inferiore ai 400 giorni, come ad esempio lo speck dell’Alto Adige, è possibile solo nei casi in cui la materia prima provenga da macelli abilitati all’esportazione verso gli USA che si trovano in zone dell’UE indenni da MVS. In questi casi è richiesto che la materia prima venga disossata nel macello di provenienza o che la parte anatomica (coscia) venga disossata prima della lavorazione nello stabilimento italiano. Lo stabilimento di trasformazione deve, inoltre, essere completamente dedicato alla produzione di un determinato prodotto per il mercato americano.

Le autorità americane prevedono l’inserimento degli stabilimenti abilitati in una lista, a seguito di controlli da parte di ispettori della CCA (Autorità Centrale Competente) del Ministero della salute. Richiedono, inoltre, che siano riconosciuti per l’export USA anche i macelli di provenienza della materia prima. 

La Macroregione del nord Italia:

Dal 28 maggio 2013, con la modifica della norma statunitense che prevede l’inserimento di nuove regioni italiane nella lista di quelle riconosciute indenni da malattia vescicolare del suino (MVS), sono state definite nuove procedure per l’abilitazione ad esportare negli USA prodotti a base di carne suina non trattati termicamente e con un periodo di stagionatura inferiore ai 400 giorni.

Gli stabilimenti che possono fare tale richiesta sono quelli presenti nella cosiddetta macroregione individuata nel 9 CFR 94.12(a), che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, le province autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna e Marche.

I requisiti della macroregione si applicano anche agli stabilimenti che desiderano esportare prodotti composti “ready to cook” che contengono ingredienti di origine animale inclusi carne e prodotti a base di carne suina.

Per poter esportare negli USA questa nuova tipologia di prodotti, gli stabilimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

In entrambi i casi è necessario che gli stabilimenti che esportano verso questo Paese Terzo vengano autorizzati dal Ministero della Salute ed inseriti nella lista degli stabilimenti idonei da parte delle Autorità Statunitensi di FSIS.

Principali norme e procedure

Funzionari del FSIS procedono periodicamente a visite ispettive in Italia per verificare il livello di controllo assicurato sugli stabilimenti dalla CCA, sia direttamente, sia attraverso le Regioni e le ASL, che assicurano la presenza negli stabilimenti del veterinario ufficiale quando vi sono produzioni USA nell’impianto (ex Daily Inspection - nuove modalità per l’esecuzione dell’ispezione veterinaria presso gli impianti di prodotti a base di carne abilitati all’export di prodotti verso gli USA).

Il ministero della Salute ha emanato diverse istruzioni operative per coprire i requisiti addizionali, rispetto alla norma comunitaria, che devono essere applicati dalle aziende che desiderano esportare verso questo Paese terzo. I più recenti:

  • Circolare 21 giugno 2021 - Stabilimenti di macellazione abilitati all’esportazione verso gli USA – Requisiti e controllo ufficiale
  • Circolare 21 ottobre 2020 - Gestione Listeria monocytogenes e Salmonella spp., criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente
  • Circolare del 10 ottobre 2019 - Esportazione verso gli Stati Uniti d’America di carni e prodotti a base di carni suine (test and hold)
  • Circolare 3 Gennaio 2019 - Esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti composti “ready to cook” contenenti ingredienti di origine animale inclusi carne e prodotti a base di carne suina
  • Circolare 24 ottobre 2018 - Export verso gli USA di prodotti “thermally processed-commercially sterile”
  • Circolare 17 marzo 2017 - Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari di competenza USDA-FSIS in USA – REV 1
  • Circolare 14 aprile 2016 - Procedura di iscrizione nella lista USDA-FSIS degli stabilimenti autorizzati all’export negli Stati Uniti d’America
  • Circolare 14 aprile 2016 - Esportazione verso gli Stati Uniti d’America di alimenti di origine animale e alimenti contenenti prodotti di origine animale e vegetale (prodotti composti)
  • Circolare 14 febbraio 2014 - Trattamenti di alte pressioni (HPP) in prodotti alimentari destinati all’esportazione verso i Paesi Terzi

I esportati negli Stati Uniti devono essere confezionati con appropriata etichetta conferme ai requisiti statunitensi. Per una migliore comprensione delle circolari relative all’export in USA sono a disposizione alcuni regolamenti statunitensi tradotti in lingua italiana.

Scarica la modulistica per l'esportazione degli alimenti

Esportazione negli Stati Uniti d’America di altri prodotti di origine animale e vegetale

Le autorità americane competenti per questo tipo di prodotti sono rappresentate dal FDA (Food and Drugs Administration). 

In genere, l’esportazione di alimenti diversi dalla carne quali:

  • prodotti a base di latte,
  • prodotti vegetali,
  • uova in guscio

è ammessa senza particolari limitazioni.
Le aziende che desiderano esportare verso gli USA tali alimenti devono registrarsi sul sito della FDA e reperire qui le informazioni necessarie per l’esportazione.

Di seguito si riportano le ultime circolare di settore:

  • Circolare 19 Luglio 2018: informazioni sul Food Safety Modernization Act e sua applicazione in materia di export di prodotti alimentari dall’Italia verso gli USA

Vai a:

Turchia - Carne bovina fresca

Oltre alla domanda di inserimento in lista, corredata da verbale di sopralluogo, è necessario allegare la documentazione prevista nella procedura richiesta con la nota 5292/P del 24 febbraio 2011.


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 13 dicembre 2024

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