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Immagine di uno stetoscopio e di alcune banconote

Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.

L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.

Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni - art. 8, comma 16).

Categorie di esenti

(CODICE E01):

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

(CODICE E02):

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

(CODICE E03):

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

(CODICE E04):

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Note

  1. Per "nucleo familiare" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).
    Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
    Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

  2. Per "familiari fiscalmente a carico" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

  3. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

  4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell'anno precedente.
     

Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica

Nel corso del 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.

Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. 

L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.

Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante: sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati; questi assistiti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato. Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico.I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.

Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.


Maggiori informazioni

Per approfondire, consulta:


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Data di pubblicazione: 31 marzo 2017, ultimo aggiornamento 17 luglio 2023

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