Secondo i programmi della Commissione UE, l’articolo 36 del Regolamento Foof information to Consumers (FIC) dovrà essere modificato in futuro per includere anche le indicazioni sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto negli alimenti, armonizzando le condizioni che giustificano tali indicazioni.
A livello nazionale, in attesa dell’armonizzazione, l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml.
I prodotti con tale indicazione devono riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di ..”. La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml.
Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o 100 ml. Sulle etichette di tali prodotti va riportato che il tenore di lattosio è “meno di 0,5 g per 100 g o 100 ml”.
Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Per alimenti non contenenti ingredienti lattei eventuali indicazioni sull’assenza di lattosio devono risultare conformi alle condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 e, ove del caso, devono contenere termini del tipo “naturalmente” per informare sul fatto che non contengono galattosio, a differenza degli alimenti delattosati.