Il volto della farmacia è cambiato negli ultimi 15 anni grazie a una serie di decreti che hanno conferito alle farmacie la titolarità per erogare nuovi servizi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, in particolare, ha definito nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, tra cui:

  • la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza (dispensazione consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; preparazione e dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di alcune specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta)
     
  • la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza
     
  •  la partecipazione delle farmacie a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale
     
  • la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici
     
  • l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo
     
  • la prenotazione presso le farmacie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e il pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa. Con il Decreto dell'8 luglio 2011 le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche.

Ne sono conseguiti i due Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e il Decreto dell'8 luglio 2011 sulla "farmacia dei servizi", che hanno previsto l'erogazione dei seguenti servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle famacie.

Già il 18 novembre 2010 il Ministro aveva raccolto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome riguardo la possibilità di introdurre nuove prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali.

Tre i Decreti attuativi dell'Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

  • Decreto 16 dicembre 2010. Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009
    Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011
     
  • Decreto 16 dicembre 2010. Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali
    Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
     
  • Decreto 8 luglio 2011. Erogazione da parte delle farmacie, di attivita' di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
    Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011



Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.

Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:

  • test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
  • test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito
  • test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria
  • test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine
  • test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Il Decreto del 16 dicembre 2010 fornisce indicazioni tecniche relative all'uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:

  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa
  • dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria
  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno
  • dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali
  • dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza.
Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.


Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta l'attività degli operatori sanitari in farmacia.

Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.

Infermiere

L'infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia:

  • provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
  • offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo
  • effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo
  • svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato
  • partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

Fisioterapista

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:

  • definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo
  • attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali
  • verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

I locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.



Con la Legge del 27/12/2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è stata avviata in nove regioni una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall' articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020. Per garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale, l’avvio della sperimentazione ha riguardato, in particolare:

  • Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018, 2019 e 2020 (6 mln euro);
  •  Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per gli anni 2019 e 2020 (12 mln euro);
  •  Veneto, Umbria e Campania per l'anno 2020 (18 mln euro).

Per la conduzione della sperimentazione, è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni del 17 Ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR), che disciplina le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”. Qui sono contenute le modalità per coinvolgere le farmacie sul territorio regionale, le modalità di rendicontazione e i servizi oggetto di monitoraggio, riassunti nella tabella che segue:

AMBITO DI RIFERIMENTO SERVIZI IN SPERIMENTAZIONE PATOLOGIE/ATTIVITA’ IN SPERIMENTAZIONE PER LO SPECIFICO SERVIZIO
Servizi cognitivi Riconciliazione farmacologica Ricognizione terapia farmacologica
Monitoraggio dell’aderenza Ipertensione
BPCO
Diabete
Servizi di front office Servizio FSE Attivazione
Arricchimento
Consultazione
Analisi di I istanza Servizi di Telemedicina Holter pressorio
Holter cardiaco
Auto-spirometria
ECG
Supporto allo screening del sangue occulto (prevenzione k colon retto) Coinvolgimento del paziente e consegna kit e materiale informativo
Ritiro kit
Vaccinazioni antiSarsCov-2* Somministrazione vaccini

*aggiunti durante la pandemia e regolati da protocollo d’intesa

Con la successiva Legge del 27/12/2019 n. 160 la sperimentazione è stata prorogata al biennio 2021-2022 e è stata estesa anche alle restanti regioni a statuto ordinario, con autorizzazione alla spesa di euro 25.300.000 annui. Inoltre è stabilito che sia svolto un monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

A gennaio 2023 sono stati approvati i cronoprogrammi presentati dalle Regioni e Province autonome

Il Decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. Decreto Milleproroghe) ha ulteriormente prorogato la sperimentazione per l’anno 2024, autorizzando la spesa di euro 25.300.000.

Il 21 dicembre 2023 è stato costituito il Tavolo Tecnico per l’elaborazione e l’operatività della Farmacia dei Servizi, con il compito di valutare i servizi rientranti nella sperimentazione ministeriale e di elaborare nuove linee guida attuative per i servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale


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Data di pubblicazione: 11 novembre 2011, ultimo aggiornamento 19 dicembre 2024

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