Il funzionamento del sistema si basa sull’identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, sulla registrazione degli eventi che li riguardano quali le nascite, le morti, le movimentazioni ed altri eventi, con le modalità previste dal d.lgs. 134/22 e dal DM 07/03/2023 per le diverse specie.

Fondamentale per il suo funzionamento è anche il documento di accompagnamento informatizzato che deve essere compilato in BDN dall’operatore prima dimovimentare gli animali. Strumento indispensabile per il funzionamento del sistema I&R è la Banca Dati Nazionale (BDN) in cui sono registrate, con le modalità previste per i diversi settori, le informazioni su operatori, stabilimenti, allevamenti ed altre tipologie di attività, animali e loro eventi. L’operatore provvede alla generazione del registro delle attività svolte nello stabilimento ai sensi dell’art. 9, comma 10, del D. Lgs. 134/22.


Stabilimento

E' qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se temporaneamente, eccetto le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia (che sono solo delle specie in allegato I del regolamento UE 2026/429) e le cliniche e gli ambulatori veterinari. Gli stabilimenti sono identificati in BDN mediante il codice aziendale, codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il luogo geografico dove sono ospitati gli animali, eccetto in apicoltura dove il codice aziendale è assegnato alla residenza dell’apicoltore. In uno stabilimento sono registrati in BDN una o più attività (allevamenti o altre tipologie di cui al DM 07/03/23 – apiari in apicoltura), svolte da un operatore e inerenti ad animali di una stessa specie o gruppo specie. A ciascuna attività la BDN assegna un numero di registrazione o, a seconda dei casi, di riconoscimento, correlato al codice dello stabilimento, della specie allevata e al codice fiscale dell’operatore.

Operatore

E' qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche se temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie, sia vertebrati che invertebrati, eccetto i detentori di animali da compagnia (che sono solo delle specie in allegato I del regolamento UE 2026/429) e i veterinari. Egli può operare in BDN direttamente o tramite delegato.


L’operatore deve compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento, già noto come modello 4 (allegato C in apicoltura) precedentemente al d.lgs. 134/22. L’operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall’evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificarne eventuali informazioni errate.

Il documento contiene le informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (I.C.A.), la destinazione, e, quando previsto, i dati relativi al trasporto e all’attestazione sanitaria. Ai fini della compilazione del documento, l’operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra, con tutte le informazioni previste dal sistema informativo, il documento di accompagnamento in BDN per rendere possibile la registrazione automatica delle movimentazioni in ingresso ed in uscita in BDN, con le modalità previste dal d.lgs. 134/22 e dal DM 07/03/23. 


La BDN del Ministero della Salute è il sistema informativo nazionale che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori (allevatori, fornitori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e gli organi di controllo. In BDN sono registrate le informazioni su stabilimenti, operatori, attività, animali e loro eventi. L’operatore e il responsabile del macello devono registrare in BDN tutte le informazioni di loro competenza, con i tempi e le modalità di cui al d.lgs. 134/22 e al DM 07/03/23.

Di conseguenza la BDN è una base dati dichiarativa poiché basata sulle informazioni comunicate dall’operatore. Per questa ragione è necessario che l’operatore garantisca la veridicità, la correttezza e l’aggiornamento continuo dei dati che trasmette in BDN. Tale aggiornamento, se realmente costante e completo, permette di realizzare un sistema dinamico in grado di fornire ai responsabili del settore informazioni in tempo reale sul patrimonio animale per un determinato territorio e periodo. La gestione tecnica della BDN è affidata al Centro Servizi Nazionale (CSN) istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. documento di accompagnamento informatizzato Banca Dati Nazionale (BDN) La BDN è accessibile tramite il portale internet www.vetinfo.it.

Per l’alimentazione della BDN, gli utenti devono possedere un certificato di autenticazione digitale secondo la normativa vigente in materia. Ad ogni soggetto e/o ente autorizzato ad alimentare direttamente la BDN è associato uno specifico ruolo a cui corrisponde un apposito profilo operativo e di visibilità dei dati. Il funzionamento della BDN è affidato alle diverse figure responsabili del funzionamento del sistema I&R, ognuna con compiti propri. L’accesso alle informazioni contenute nei sistemi informativi del sistema I&R è regolamentato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e delle norme per la tutela del trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero della salute rende disponibili liberamente, per chiunque vi abbia interesse, nella sezione “statistiche” i dati aggregati presenti in BDN, per ciascun territorio e per data, inerenti al numero di stabilimenti, di allevamenti e di animali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Pertanto tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l’identificazione degli stabilimenti e degli operatori. Per alcune specie, cliccando sull’icona “Informazioni capi”, a sinistra del Portale VETINFO, e digitando il codice identifica tivo del capo, è possibile risalire ai dati anagrafici dell’animale, a quelli relativi alle movimentazioni (codici degli stabilimenti in cui hanno transitato, data e motivo di ingresso), alla data ed al comune di macellazione.



L’operatore provvede alla generazione del registro della sua attività in BDN tramite la registrazione ed il continuo aggiornamento di tutte le informazioni di sua competenza, con i tempi ed i modi di cui alla normativa di riferimento. Con la piena applicazione del DM 07/03/2023 tale registro informatizzato BDN sostituirà completamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. 134/22. 


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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 1 giugno 2023

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