La cosmetovigilanza è l’insieme delle attività per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico, svolte con lo scopo di facilitare la sorveglianza post-marketing e garantire la tutela della salute dei cittadini.
A tale proposito è importante considerare che i prodotti cosmetici sono prodotti di largo consumo, utilizzati quotidianamente in tutte le fasce di età.
La sicurezza dei prodotti
Il Regolamento(CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato debbano essere sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.
A tal fine, sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali è stata designata una "Persona Responsabile" che garantisce che per ciascun cosmetico, prima dell’immissione sul mercato, sia stata effettuata la valutazione della sicurezza del prodotto.
Gli effetti indesiderabili a seguito di utilizzo di un prodotto
Nonostante questo, però, è possibile che si verifichino degli effetti indesiderabili a seguito di utilizzo di un prodotto cosmetico. Secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009:
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gli effetti indesiderabili (EI), in inglese “undesirable effects (UEs)”, sono definiti come “reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico”;
- gli effetti indesiderabili gravi (EIG), in inglese “serious undesirable effects (SUEs)”, sono definiti come effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.
Le segnalazioni di effetti indesiderabili
Il Ministero in seguito all’acquisizione delle segnalazioni di effetti indesiderabili correlati all’utilizzo di un cosmetico procede alla validazione e valutazione delle schede.
Per facilitare l’applicazione delle disposizioni sulla cosmetovigilanza (definite nell’art. 23 del Regolamento n.1223/2009) e per stabilire un sistema armonizzato per la gestione e comunicazione delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi nell’Unione europea, la Commissione europea, insieme agli Stati membri, ha definito delle linee guida, disponibili nella versione in inglese e in italiano:
- SUE Reporting Guidelines e Annex 1 “Causality assessment of undesirable effect caused by cosmetic product”,Version August, 2012
- Linee guida per la comunicazione di EIG
- Allegato1: Valutazione del nesso di causalità degli effetti indesiderabili provocati dai prodotti cosmetici
Vedi anche la pagina Segnalazione di effetti indesiderabili