La qualità dell'acqua destinata al consumo umano

La qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE e che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.

La dizione "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" implica, oltre all'uso potabile, anche il contatto dell'acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio, tenendo conto sia della popolazione media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati.

L'attuazione, perciò, di tutte le disposizioni descritte nella norma e il rispetto dei valori di parametro dell'allegato I, nel punto in cui le acque sono messe a disposizione del consumatore, determinano la valutazione di “idoneità” dell'acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l'intero arco della vita.
I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dalla Unione europea e dalle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mentre valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio “clorito” e “vanadio”, sono determinati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Il Piano di Sicurezza dell’Acqua, un sistema globale introdotto dall’OMS

Con il DM 14 giugno 2017, che va a modificare l’allegato II (Controllo) e l’allegato III (Specifiche per l’analisi dei parametri) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è stato recepito il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), un sistema globale, introdotto dal 2004 dall’OMS, basato sulla valutazione e gestione del rischio associato a ciascuna fase che compone la filiera idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per garantire la protezione delle risorse idriche e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano.

Il decreto prevede l’implementazione dei PSA per tutti gestori dei sistemi idro-potabili, grandi e piccoli, al fine di rafforzare la prevenzione e il controllo di ogni possibile evento pericoloso della filiera idrica (incluso l’ambiente in cui ha luogo la captazione).

Il PSA ridefinisce i limiti dei sistemi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, spostando l’interesse dall’attuale sorveglianza su segmenti circoscritti della catena di approvvigionamento idrico (captazione, trattamenti) e da un monitoraggio a campione sulle acque distribuite, verso la realizzazione di un sistema olistico di valutazione e gestione del rischio esteso all’intera filiera idrica, dalla captazione al rubinetto di utenza.

Le norme europee sulla qualità dell'acqua, in vigore dal 2023

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che rifonde e abroga la Direttiva 98/83/CE e le successive modifiche a partire dal 12 gennaio 2023.

La nuova direttiva (UE) introduce norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, e inoltre:

  • stabilisce i requisiti di igiene per i materiali, oggetti, reagenti chimici e mezzi di filtrazione e trattamento che entrano in contatto con le acque potabili;
  • migliora l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l’accesso per chi già ne beneficia e promuovendone l’uso dal rubinetto;
  • introduce la valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acqua potabile e dei sistemi di fornitura, così come la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica;
  • migliora la trasparenza sulle questioni relative alle risorse idriche e l'accesso a informazioni aggiornate da parte dei consumatori.

Il valore di parametro del Cromo nelle acque destinate al consumo umano

Da ultimo, al fine di armonizzare l’attuale normativa sulla tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano con i recenti orientamenti della Unione europea e con le raccomandazioni formulate a livello internazionale (OMS), con il Decreto 30 giugno 2021 è stato riesaminato e modificato il valore di parametro del Cromo nelle acque potabili fissato nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Con il decreto è stato allineato alle recenti disposizioni e raccomandazioni internazionali il valore di parametro del Cromo, fissandolo in un primo momento a 50 μg/l e successivamente, a decorrere dal 12 gennaio 2026, a 25 μg/l. L’entrata in vigore del valore parametrico più restrittivo è stata anticipata sul territorio nazionale rispetto alla scadenza del 12 gennaio 2036 indicata nella Direttiva 2020/2184/UE, nell’ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e adottare un ulteriore criterio di precauzione rispetto agli orientamenti internazionali.

La disciplina delle apparecchiature per il trattamento delle acque

Per completezza del quadro normativo va citato anche il Decreto ministeriale 174 del 6 aprile 2004, relativo ai materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione dell'acqua e, infine, il Decreto 7 febbraio 2012 , n. 25, che disciplina le apparecchiature finalizzate al trattamento delle acque destinate al consumo umano.

Consulta le principali norme sulle acque potabili nella sezione Acque potabili - Normativa.



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Data di pubblicazione: 15 settembre 2016, ultimo aggiornamento 25 agosto 2021

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