Per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori

Gli Accordi internazionali nel settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare sono fondamentalmente “intese tecniche” o “protocolli di intesa” o "memorandum

Gli Accordi possono essere catalogati come "Accordi di equivalenza" oppure come "Accordi di libero scambio"

Le strutture abilitate all’esportazione sono stabilimenti che, in forza di un riconoscimento ufficiale dei requisiti igienici e strutturali in loro possesso e del regime di controlli a cui sono sottoposti, possono esportare animali vivi o loro prodotti verso Paesi Terzi