In Italia l’impiego di animali per fini scientifici è regolamentato dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 “Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”.

Per metodi alternativi si intendono le procedure che permettono di ridurre o addirittura sostituire l'animale nella sperimentazione, ma anche di limitarne o eliminarne le sofferenze.

La nuova normativa dispone che tutti i progetti di ricerca che prevedono l’uso di animali svolti presso gli stabilimenti autorizzati, debbano essere preventivamente visionati ed approvati dall’Organismo Preposto al Benessere degli Animali 

I requisiti essenziali di un progetto di ricerca che preveda nelle procedure l’utilizzo di animali a fini scientifici ed educativi sono stabiliti dal D.lgs 26/2014

L’organismo preposto al benessere animale (OPBA) inoltra al Ministero, tramite la Banca Dati Telematica della Sperimentazione Animale, una domanda di autorizzazione

I dati statistici sono trasmessi dagli utilizzatori al Ministero della salute utilizzando la banca dati nazionale

La protezione degli animali utilizzati a fini scientifici prevede che gli utilizzatori forniscano al Ministero della salute sintesi non tecniche e anonime dei progetti 

Consulta i documenti di consenso, già approvati, sul recepimento degli elementi discussi nel corso delle riunioni dei punti di contatto nazionali per promuovere l'applicazione della direttiva e la sua attuazione in maniera uniforme

Il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici è stato istituito con il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 26/2014

Introdotti i concetti di reinserimento e reintroduzione e stabilite indicazioni operative

L’elenco dei corsi accreditati è disponibile sulla Banca Dati Nazionale Sperimentazione animale

Tutta la normativa riferita alla formazione