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AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale


fumi industriali


I processi industriali sono responsabili di una consistente quota dell’inquinamento complessivo in Europa, a causa delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e della produzione di rifiuti ad essi associati. La Direttiva 2010/75/EU, recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, è il principale strumento per regolamentare le emissioni da fonti industriali e si prefigge lo scopo di raggiungere un alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente considerati nel loro insieme, tramite l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (le cosiddette BAT, Best Available Techniques).

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 modifica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), introducendo nella Parte Seconda il Titolo III-bis (articoli 29-bis e seguenti) e gli Allegati VIII, IX, X, XI, XII e XII- bis alla Parte Seconda, dedicati alla disciplina dell’AIA  (Autorizzazione Integrata Ambientale).

L’AIA costituisce una procedura tecnico-amministrativa che prevede:

  • la valutazione e la gestione degli impatti derivanti dall’esercizio dell’installazione sul suolo, sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee, sull’atmosfera, sulla salute umana, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti, dall’uso dell’energia e da possibili eventi incidentali;
  • il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (stakeholders) pubblici/privati, compresi i cittadini;
  • l’applicazione delle Best Available Techniques (BAT), secondo quanto riportato nei documenti pubblicati dalla Commissione Europea per i diversi settori industriali;
  • un piano di monitoraggio e controllo ambientale sito specifico, finalizzato ad individuare tempestivamente possibili modifiche dello stato ambientale di riferimento e relative criticità per la tutela della salute pubblica.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, la procedura di AIA tiene conto dei seguenti principi generali (art. 6, c. 16 D.Lgs. 152/2006):

  1. Devono essere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  2. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  3. È prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Se non è possibile prevenire la produzione dei rifiuti, gli stessi sono in ordine, riutilizzati, riciclati, recuperati o smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
  4. L’energia deve essere usata in modo efficace ed efficiente;
  5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  6. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto dall’art. 29 sexies, comma 9 quinquies.

In sede statale, il Ministero per la Transizione Ecologica, per il tramite della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CrESS), è l’Autorità Competente per il rilascio dell’AIA.

Per approfondire

Attività del Ministero

Il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 29-quater comma 5 D.Lgs. 152/2006, partecipa alle Conferenze dei servizi indette dal Ministero della Transizione Ecologica per le procedure AIA di competenza statale .

Sintesi dell'iter procedurale di AIA

  1. Presentazione della domanda di autorizzazione (art. 29-ter D. Lgs 152/2006)
  2. Avvio del procedimento da parte dell'Autorità Competente (entro 30 gg dal ricevimento della domanda)
  3. Pubblicazione della documentazione da parte dell'Autorità Competente (entro 15 gg dall'avvio del procedimento)
  4. Osservazione da parte dei soggetti interessati (entro 30 gg dalla pubblicazione dei documenti)
  5. Conferenza dei Servizi
  6. Adozione del provvedimento finale di AIA (entro 150 gg dalla presentazione della domanda)

Le Conferenze dei servizi sono di natura decisoria e di regola indette in forma semplificata e in modalità sincrona (art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241). A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e con l’entrata in vigore del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2023 tali conferenze si svolgono in modalità asincrona (senza riunione in presenza), con rilascio in forma scritta delle determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni.

Nell’ambito delle conferenze dei servizi i referenti del Ministero della Salute verificano che i due documenti istruttori oggetto di discussione (Parere Istruttorio Conclusivo, redatto dalla Commissione AIA-IPPC nominata dal Ministero della Transizione Ecologica, e Piano di Monitoraggio e Controllo redatto dai tecnologi di ISPRA) prevedano condizioni di esercizio dell’installazione e tecniche di monitoraggio ambientale utili anche a tutelare la salute pubblica.

D’altra parte, con l’art. 5, comma 1, lett.c) D.Lgs. 152/2006 il legislatore ha previsto che in tutte le autorizzazioni ambientali l’ambiente sia inteso come un sistema di relazioni tra diversi fattori, tra i quali sono presenti anche la popolazione e la salute umana insieme alle componenti naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità, flora, fauna etc.). Inoltre, la più recente triste esperienza di importanti fenomeni di contaminazione ambientale nel nostro Paese ha rivelato l’importanza di promuovere in tutte le politiche e in tutti i settori la tutela della salute pubblica, con fondamentali finalità di prevenzione dei danni sanitari.

Le osservazioni riportate nei pareri, ad oggi, hanno riguardato principalmente:

  • La gestione dei rifiuti (art. 179 D.Lgs. 152/2006) e degli oli minerali esausti (art. 216-bis D.Lgs 152/2006, D.Lgs. n. 95/1992, D.M. 392/1996)
  • La verifica delle certificazioni ambientali (EMAS, ISO 14001)
  • La gestione degli eventi incidentali con rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente (art. 242 D.Lgs. 152/2006);
  • La gestione dell’impatto acustico dell’impianto (DM 16/03/98);
  • La gestione dell’impatto odorigeno di alcuni impianti (art. 273-bis D.Lgs. 152/2006);
  • La verifica dei controlli sull’efficienza energetica (art.8 del D.lgs.102/2014);
  • La coerenza tra le informazioni, i metodi e le frequenze di monitoraggio riportati nel PIC e nel PMC;
  • La gestione delle comunicazioni tra Gestore e Istituzioni preposte (art. 47 D.Lgs. 82/2005);
  • La verifica delle prescrizioni riguardanti un eventuale progetto di dismissione dell’impianto e riqualificazione ambientale del sito (Parte IV del D.Lgs. 152/06);
  • La verifica dell’ottemperanza degli obblighi ricollegabili all’eventuale ubicazione dell’impianto in un sito SIN (art. 242 D.Lgs. 152/2006).

Nello svolgimento delle attività istruttorie i riferimenti per la valutazione dei limiti emissivi e delle tecniche di progettazione adottati per la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento sono rappresentati sia dalla legislazione nazionale vigente sia dai documenti della Commissione Europea sulle BAT (Best Available Techniques) di settore, come:

  • Decisione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 - Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 - Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 - Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 - Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;
  • Decisione di esecuzione 2013/732/UE del 09.12.2013 - Conclusioni sulle BAT concernenti la produzione di Cloro-Alcali;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 - Conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi;
  • documento Commissione europea JRC Reference Report on Monitoring per i controlli delle emissioni in atmosfera e nelle acque derivanti dalle installazioni soggette alle direttiva 2010/75/UE


Data di ultimo aggiornamento 12 settembre 2022



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