L’Accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009, modificato dall'Accordo 6 dicembre 2017, stabilisce la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH).
Il Ministero della Salute, in quanto Autorità competente nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis), assicura l'operatività del sistema dei controlli, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.
Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), e dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), l'Istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), gli ispettori centrali di cui al decreto del Ministero della Salute 11 novembre 2013 e altre strutture, quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ora Agenzia delle accise, dogane e monopoli), i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE) e il Corpo della Guardia di finanza.
I controlli possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.
In caso di accertamento di violazione delle disposizioni del regolamento REACH e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), si applicano le sanzioni amministrative e penali contenute, rispettivamente, nel D. Lgs. 133/2009 e nel D. Lgs. 186/2011.
Il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti chimici è elaborato tenendo conto dei seguenti punti:
Il Piano contiene almeno le seguenti informazioni:
Entro il 31 marzo di ogni anno le Autorità per i controlli sul REACH e sul CLP delle Regioni e Province autonome, gli USMAF-SASN, i NAS, l’INAIL, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, il NOE e il Corpo della Guardia di finanza devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati delle attività di controllo eseguite nell’anno precedente.
Il Ministero utilizza i risultati dei controlli effettuati dalle amministrazioni per redigere una relazione, da trasmettere all'ECHA, eventualmente integrandola con i risultati dell’attività di controllo effettuata dagli ispettori centrali (Decreto ministeriale 11 novembre 2013).
Data di ultimo aggiornamento 8 gennaio 2025