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Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)

Malattia

Che cos'è?

La necrosi ematopoietica infettiva è una malattia virale dei salmonidi di acqua dolce e salata causata da un virus a RNA appartenente Rhabdovirus appartenente al genere Novirhabdovirus. È una delle malattie con maggiore impatto nel settore dell’acquacoltura.

Sono colpite in particolare le trote iridee dove si osservano gravi fenomeni di mortalità, ma anche e i salmoni dell’atlantico e del pacifico. Possono anche essere colpite le trote Fario, anguille, aringhe. La malattia si mantiene grazie anche alla presenza di animali clinicamente infetti ma anche attraverso specie vettrici nonché alla capacità del virus di sopravvivere per un mese in acque a bassa temperatura.

Il virus viene eliminato attraverso:

  • urine
  • fluidi sessuali
  • muco esterno

Reni e milza sono gli organi in cui il virus è più presente.

Sono colpiti in particolare gli avannotti mentre gli adulti sono più resistenti. La presenza di forme cliniche può essere condizionata dallo stato generale di salute dei pesci. Fattori stressanti o una cattiva gestione sanitaria dell’allevamento con la concomitante presenza di altri agenti di malattia può dare origine a forme cliniche in soggetti già infetti.

Animali infetti possono essere serbatoi del virus per un certo periodo di tempo anche se portatori a lunga vita sembrano infrequenti.

Diagnosi

Isolamento virale in colture cellulari e identificazione attraverso prove immunologiche

  • immunofluorescenza indiretta (IFAT)
  • immunoneutralizazzione
  • test ELISA.

Il sequenziamento ha messo in evidenza 5 genogruppi (U-L-E-J-M) che sono connessi specie e zone geografiche specifiche.

Terapia e profilassi

Ad oggi non sono disponibili sul mercato vaccini autorizzati. Il controllo delle epidemie si basa sulla diagnosi precoce e dove possibile, sull'eliminazione degli animali malattia e sulla disinfezione dell’azienda infetta.

Prevenzione

La prevenzione è strettamente connessa alla corretta e costante implementazione delle buone pratiche in azienda con particolare riguardo ai fattori di rischio connessi alla introduzione di animali da altre aziende, alla gestione separata delle diverse strutture funzionali (avannotteria, ingrasso ect), alla gestione dell’acqua in entrata ed uscita fino ad arrivare all'attività di sorveglianza per la ricerca di sintomi clinici di malattia o fenomeni di mortalità anomala.

Inoltre l’allevatore può acquistare da aziende in categoria I che risultano indenni da una o più malattie non esotiche.

Dati epidemiologici

La malattia è diffusa in tutt’Europa, in particolare nell’Europa centrale.

A partire dall’anno 2017 in Italia è stato diagnosticato un solo caso di NEI in provincia di Trento.

Piani di eradicazioni e azioni di controllo

Tutte le aziende di acquacoltura (deroghe sono previste solo per il laghetti di pesca sportiva e le aziende che cedono piccoli quantitativi di pesce per consumo umano) devono essere registrate nell’anagrafe dell’acquacoltura e in possesso di una specifica autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione viene rilasciata solo se l’azienda dispone di un piano di biosicurezza , ha un sistema di tracciabilità (registri) e rientra in una categoria sanitaria con un determinato livello di rischio.

Inoltre tutte le aziende sono sottoposte ad una attività di sorveglianza i cui obiettivi sono il rilevamento delle malattie esotiche e  nonché il rilevamento di casi di mortalità anomale che potrebbero essere causati da malattie emergenti.

L’Unione europea ha utilizzato un diverso approccio nei confronti delle malattie che interessano il settore dell’acquacoltura accorpando in un'unica Direttiva (2006/88/CE) tutte le misure di carattere preventivo e di controllo necessarie per prevenire e controllare le malattie ritenute a maggiore impatto economico sanitario. Tale approccio innovativo si è pertanto differenziato da quello adottato per le malattie degli animali terrestri dove le misure di prevenzione e controllo sono state riportate in singoli atti normativi specifici per ogni malattia.

Parlare pertanto delle singole malattie che interessano il settore dell’acquacoltura risulta riduttivo rispetto alla portata dei provvedimenti previsti che contengono un insieme di misure che interessano tutte le fasi della filiera produttiva.

La Direttiva 206/88/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto 2008 n.148 “ attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie” prevede nello specifico misure che vanno dall’obbligo di autorizzazione sanitaria delle aziende, alla tracciabilità delle movimentazioni per arrivare alle modalità di attuazione della sorveglianza e alla gestione di alcune malattie esotiche e non esotiche ritenute di maggiore impatto economico in acquacoltura.

Le malattie ritenute di interesse per il settore sono sia esotiche (non presenti sul territorio nazionale) sia non esotiche:

Malattie esotiche non presenti sul territorio della UE

 

Malattia

PESCI

 Necrosi ematopoietica epizootica

PESCI

 Sindrome ulcerativa epizootica

MOLLUSCHI

 Infezione da Bonamia exitosa

MOLLUSCHI

 Infezione da Perkinsus marinus

MOLLUSCHI

 Infezione da Microcytos

CROSTACEI

 Sindrome di Taura

CROSTACEI

 Malattia della testa giall


Malattie non esotiche: presenti sul territorio della UE

 

Malattia

PESCI

 Setticemia emorragica virale (VHS)

PESCI

 Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

PESCI

 Malattia da Virus erpetico

PESCI

 Anemia infettiva del salmone (ISA)

MOLLUSCHI

 Infezione da Marteilia refringens

MOLLUSCHI

 Infezione da Bonamia Ostrae

CROSTACEI

 Malattia dei punti bianchi

Normativa

La normativa sanitaria relativa all’acquacoltura obbliga le aziende a conformarsi a una serie di misure ritenute irrinunciabili per  realizzare una efficacie attività di prevenzione e controllo delle malattie.

Queste possono essere così riassunte:

  1. Obbligo di Autorizzazione sanitaria
    Tutte le aziende di acquacoltura (deroghe sono previste solo per il laghetti di pesca sportiva e le aziende che cedono piccoli quantitativi di pesce per consumo umano) debbano essere registrate nell’anagrafe dell’acquacoltura ma anche in possesso di una specifica autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione viene rilasciata solo se l’azienda dispone di un piano di biosicurezza , adotta un sistema di tracciabilità (registri) abbia una classifica sanitaria accompagnata a un determinato livello di rischio.
  2. Categorie sanitarie:
    Categoria I: azienda indenne per una delle malattie previste nell’allegato IV parte II del D.gls n.148 - malattie non esotiche
    Categoria II: azienda soggetta a programma di sorveglianza per il raggiungimento dello status di indennità
    Categoria III: azienda non notoriamente infetta ma non soggetta al programma di sorveglianza per il raggiungimento dello status di indennità
    Categoria IV: azienda infetta ma soggetta a programma di eradicazione
    Categoria V: azienda infetta e soggetta a misure minime di lotta
  3. Livello di rischio
    Ciascuna azienda oltre ad essere inserita in una categoria sanitaria deve essere classificata secondo tre livelli di rischio: alto,medio,basso.

Sorveglianza

Tutte le aziende devono effettuare un attività di sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene svolta da un laureato esperto in malattie degli animali acquatici sotto controllo del veterinario ufficiale.

Gli obiettivi della sorveglianza sono i seguenti:

  1. rilevazione in azienda di fenomeni di mortalità anomala
  2. rilevazione dell’ eventuale presenza di segni clinici delle malattie previste dall’allegato III parte 2 del D.gls. n.148
  3. tipo di sorveglianza (mirata, attiva e passiva) e la frequenza variano a seconda della categoria sanitaria e del livello di rischio assegnato:
    • aziende in Cat I effettuano una sorveglianza “mirata” che prevede il prelievo obbligatorio di campioni di animali d’acquacoltura da sottoporre a prove diagnostiche per il mantenimento dello status di indennità ottenuto per determinate malattie
    • aziende di Cat II effettuano anch’esse una sorveglianza “mirata” finalizzata ad raggiungere lo status di indennità per una determinata malattia
    • aziende di cat III effettuano una sorveglianza “ attiva “che ha lo scopo di rilevare l’eventuale presenza di sintomi clinici sospetti a cui deve seguire il prelievo obbligatorio di campioni per l’esecuzione di esami diagnostici
    • aziende di Cat IV effettuano una sorveglianza “mirata” per eradicare la malattia la cui presenza è stata confermata
    • aziende di Cat V effettuano una sorveglianza passiva che prevede l’immediata notifica dell’insorgenza di una specifica malattia

Tracciabilità

Le aziende di acquacoltura sono obbligate a detenere un registro di carico e scarico in cui riportare l’origine e la destinazione delle partire acquistate e vendute. Le partite devono inoltre essere accompagnate dal Mod 4 riportante tutte le informazioni della azienda quali la categoria sanitaria di appartenenza.

Riconoscimento comunitario delle aziende indenni

Le aziende o le zone che intendo essere riconosciute come indenni per una delle malattie non esotiche devono seguire un iter particolare che prevede la presentazione di uno specifico dossier alla Commissione europea e agli stati membri previa valutazione del Ministero ella Salute. Le aziende oltre ad avere determinati requisiti strutturali e specifiche misure di biosicurezza devono avere completato il programma di campionamento biennale o quadriennale previsto dalla decisione 2015/1554/UE con esito favorevole.

Il dossier viene esaminato nell’ambito dei comitati PAFF - Plant animal, che si tengono regolarmente a Bruxelles e in cui sono presenti la Commissione europea e gli Stati membri della UE.

In caso di parer favorevole la richiesta viene lasciato per 60 giorni sul portale del Ministero ella salute per consentire agli SM di fare eventuali richieste di chiarimento.

Raccomandazioni

Una corretta gestione sanitaria delle aziende non può prescindere dall’adozione delle corrette misure di biosicurezza, delle acque in entrata e in uscita dall’azienda ed in particolare dallo status sanitario delle partite di pesce vivo acquistate.

Le aziende poste in categoria I offrono le migliori condizioni sanitarie essendo indenni da uno o più delle malattie previste nell’allegato  III parte 2 del D. gls n.148.

Va pertanto effettuata l’attività di sorveglianza prevista al fine di rilevare l’eventuale presenza di sintomi di malattia. Vanno adottate con scrupolo le buone pratiche previste nel piano aziendale al fine di ridurre i rischi di introduzione e diffusione.

Infine occorre prediligere l’acquisto di partite di animali provenienti da aziende indenni (categoria I).


Data di ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021


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