Per visualzzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Trapianti

Decidere di donare i propri organi è un gesto di grande generosità: un moltiplicatore di vita. Approfondisci sul sito del Centro Nazionale Trapianti come diventare donatore


Medici

La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Quando perdiamo una persona amata è difficile, in un momento di sofferenza così profonda, pensare agli altri, pensare a qualcuno che è malato e che, se non avrà un nuovo organo, avrà un’aspettativa di vita molto bassa.

Sarebbe importante informarsi, scegliere e decidere in vita come esprimersi rispetto alla donazione. In questo modo, da un lato si ha la possibilità di elaborare una posizione personale in merito alla donazione e si può esser certi che la propria volontà venga rispettata; dall'altro lato, si sollevano i propri familiari da una scelta difficile in un momento delicato.

La Dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è attualmente regolamentata dall’articolo 23 della Legge 1° aprile 1999, n. 91, dal Decreto ministeriale dell'8 aprile 2000, aggiornato con il Decreto ministeriale dell'11 aprile 2008. È importante sapere che nel nostro Paese il principio del silenzio assenso, sebbene previsto dalla Legge 91/99, non ha mai trovato attuazione.

Secondo il Report 2011 del Centro Nazionale Trapianti, l’Italia, con 22 donatori per milione di persone, è terza tra i grandi paesi europei, dopo la Spagna e la Francia e avanti al Regno Unito e alla Germania. La media europea è 16.9 donatori per milione. Il dato italiano è superiore del 25% alla media europea. C'è un costante trend di crescita circa il numero complessivo dei donatori (1.309 nel 2011, +0,6% rispetto all'anno precedente). Nel 2011 è aumentato anche il numero degli organi trapiantati (3.135: 67 in più rispetto al 2010).

Attualmente le modalità per esprimere la propria volontà di donare gli organi sono quattro:

  • la compilazione del tesserino blu (PDF) del Ministero della Salute, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
  • una dichiarazione scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa) data e firma, da portare con sé, con i propri documenti;
  • l'atto olografo dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) o la tessera appositamente predisposta di una delle altre associazioni di settore;
  • la registrazione della volontà presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni convenzionati con le Asl o presso il medico di famiglia.

 

Quando la propria volontà viene registrata all'ASL, presso quei Comuni che hanno stipulato un accordo con l'ASL di riferimento o presso l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (A.I.D.O.), i dati vengono inseriti nel Sistema Informativo Trapianti (SIT). Il SIT è un grande data-base del Centro Nazionale per i Trapianti, collegato con i Centri trapianto interregionali e regionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.

In alcuni Comuni i cittadini maggiorenni possono indicare all'anagrafe comunale, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, che viene registrata direttamente, con valore legale, nel SIT. Il progetto "Una Scelta in Comune" (questo lo slogan dell'iniziativa), che verrà gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale, è partito dalla Regione Umbria nel marzo 2012 in collaborazione con il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Trapianti e Federsanità-Anci.
E' possibile consultare la lista dei Comuni che hanno attivato il servizio e le dichiarazioni registrate nella sezione dichiarazioni di volontà del SIT.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.

Condizioni e diritti del donatore e del ricevente

L'organo da trapiantare deve essere sano: questa è la condizione di base per tutelare il ricevente.

Per tutelare il donatore, invece, occorre che sia mantenuta integra la sua volontà: se ha scelto di donare gli organi dopo la morte, nessuno si può opporre. Il prelievo, poi, deve essere effettuato solo in seguito ad accertamento di morte con criteri neurologici.

Accertamento di morte

Il donatore può donare organi (rene, porzione di fegato), tessuti e cellule anche da vivente. In questo caso sono assicurati l’assenza di pericolo per la sua salute e controlli in seguito al prelievo, analoghi a quelli che seguirà il ricevente.

Tutte le fasi di accertamento di morte sono sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di medici esperti, convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, sia in presenza sia in assenza di consenso al prelievo di organi.

Se il paziente presenta le condizioni cliniche idonee per una donazione, si verifica se è presente nel sistema informatico nazionale la dichiarazione di volontà del paziente o se questo ha con sé un qualsiasi documento di volontà espressa.

L’accertamento e la certificazione di morte sono ben regolamentati dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa può presentarsi in seguito a un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello.

Si accerta pure la presenza contemporanea di:

  • stato di incoscienza;
  • assenza di riflessi del tronco;
  • assenza di respiro spontaneo;
  • silenzio elettrico cerebrale.

 

Periodo di osservazione

Il Decreto Ministeriale 11 aprile del 2008, che aggiorna il Decreto Ministeriale 22 agosto 1994 n. 582, stabilisce che la durata dell’osservazione per l’accertamento della morte non deve essere inferiore a 6 ore sia per gli adulti sia per i bambini. Sotto l’anno di età sono richiesti ulteriori test strumentali. 

Coma e stato vegetativo

Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità. Si definisce:

  • reversibile, quando le lesioni subite lasciano prevedere un recupero parziale o totale delle funzioni cerebrali;
  • irreversibile quando le lesioni sono talmente gravi da non permettere alcun recupero della funzionalità cerebrale.

 

Lo stato vegetativo è una condizione diversa dal coma e dalla morte cerebrale. È uno stato di completa perdita della coscienza di sé e della consapevolezza dell’ambiente in cui si ha la ciclicità del ritmo sonno-veglia e la conservazione più o meno completa delle funzioni vegetative.

In nessuno dei due casi, coma o stato vegetativo, si procede a prelievo di organi o tessuti.

 


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email
Le informazioni pubblicate in "La nostra salute" non sostituiscono in alcun modo i consigli, il parere, la visita, la prescrizione del medico.

Data di pubblicazione: 8 febbraio 2013, ultimo aggiornamento 11 dicembre 2018

Documentazione

Opuscoli e Poster