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Autorizzazione temporanea allo svolgimento di attività clinica di medico chirurgo nell’ambito di iniziative di formazione o di aggiornamento per cittadini extracomunitari in possesso di titolo non comunitario


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La proceduraLa procedura

I cittadini extracomunitari, in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono presentare domanda al Ministero della salute ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La domanda e la prevista documentazione deve essere trasmessa al Ministero esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che organizza l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento.

Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dall' azienda ospedaliera, dall'azienda ospedaliera universitaria e dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attività di carattere sanitario esclusivamente nell’ambito della iniziativa di formazione o di aggiornamento, per la quale è rilasciata ed esclusivamente presso l’ azienda ospedaliera, l’azienda ospedaliera universitaria e l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilità è organizzata l’iniziativa di formazione o di aggiornamento.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Cittadini non comunitari, in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non comunitario.

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

L'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute (modello di domanda S)  accompagnata da tutta la documentazione indicata nell'allegato S.

La domanda e la documentazione può essere presentata esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria o l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che organizza l'iniziativa di formazione o di aggiornamento, a cui il medico non comunitario chiede di essere ammesso.

Avvertenze generali:
Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille(Convenzione de L’Aia 5.10.1961).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o consolato italiano presso il Paese  in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata dal traduttore presso un Tribunale italiano.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Non sono ammesse fotocopie a colori.

Questa amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo dell'Ente organizzatore dell'iniziativa di formazione o aggiornamento, a cui il richiedente chiede di essere ammesso, indicato dall'interessato nella domanda.

Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo tramite lettera.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a causa di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

L’autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi dell’art. 39-ter del d.lgs 286/1998 consente l’esercizio di attività clinica esclusivamente nell’ambito delle iniziative di formazione ed aggiornamento per le quali è rilasciata, all’interno della struttura in cui le suddette iniziative si svolgono e sotto la supervisione del tutor.

L’autorizzazione temporanea non costituisce riconoscimento della qualifica professionale di medico ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999 e s.m e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. e pertanto l’esercizio della professione sanitaria in Italia al di fuori dei suddetti limiti costituisce violazione della legge penale.

L’autorizzazione temporanea non consente in ogni caso l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m., né ai corsi di dottorato di ricerca.

ModuliModuli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
    Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
  • Consegna a mano
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
    Calendario di apertura: Presso l'Ufficio accettazione corrispondenza dalle 8 alle 16 escluso il sabato
    Per appuntamento: No

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Quanto costaQuanto costa

Marca da bollo: Da €16,00 da applicare sul modello di domanda


Modalità di pagamento

  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta tradizionale

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito

NormativaNormativa

  • Decreto legislativo n. 286 del 25/07/1998;
  • Decreto ministeriale 10/04/2018;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31.8.1999.


Consulta il Trovanormesalute

ContattiContatti

  • Nominativo: Vincenzo Canale
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Email: v.canale@sanita.it
  • Nominativo: Paola Stolfi
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Email: p.stolfi@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali

FAQFAQ

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TemiAree e siti tematici

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio


Data ultimo aggiornamento: 06 agosto 2018


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