Per effettuare libere prestazioni di servizi il professionista, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione, deve informare questo Ministero con una dichiarazione preventiva annuale e rinnovabile in caso di mutamenti oggettivi. Nel caso in cui sussistono tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute provvede, terminata l’istruttoria, a dare comunicazione all'Ordine professionale competente per territorio della decisione positiva o negativa circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista.
Cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che hanno conseguito il titolo di medico specialista in un Paese dell'UE, dell’Area SEE o nella Confederazione svizzera e che sono legalmente stabiliti in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione.
Il professionista, che si sposta per la prima volta da un altro Stato sul territorio nazionale per fornire servizi, è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, il Ministero della salute inviando:
Tutti i documenti vanno inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata seguendo le istruzioni fornite nella sezione 'Come si presenta la richiesta'.
Un mese dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Tariffa: bonifico bancario da 16€; vedere "Modalità di pagamento"
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
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Data ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2021