L’art. 19 del d.lgs. C.p.S n. 233/1946 prevede che avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Al fine di presentare il ricorso in Cassazione, il ricorrente, tramite il proprio avvocato difensore a ciò autorizzato, è tenuto a presentare, a mezzo pec, alla Segreteria CCEPS, l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c.
L'Ufficio di Segreteria provvederà a restituire al richiedente l'istanza, una volta vidimata, via posta elettronica certificata (PEC).
Contestualmente, la parte può richiedere, tramite l’apposito modulo, il proprio fascicolo di parte; la Segreteria provvederà a effettuare la relativa trasmissione unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
Sarà cura della parte medesima provvedere al deposito del fascicolo così acquisito nella competente cancelleria della Corte di Cassazione.
30 giorni
Tariffa: gratuito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 1 - Affari generali e segreteria CCEPS
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 28 aprile 2021