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Dichiarazione Sostitutiva/notorietà

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Immagine dichiarazione sostitutiva


In base alla direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011, le pubbliche Amministrazioni non possono più né accettare né chiedere ai cittadini l’esibizione di atti o certificati già in possesso di altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i certificati devono essere pertanto sempre sostituiti dalla “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”. Di conseguenza, le domande concernenti il rilascio, da parte di questo Ministero, dei certificati utili ai fini della libera circolazione in ambito comunitario, dovranno essere corredate esclusivamente dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere debitamente compilata e dovrà contenere, per ciascuna professione o specifica fattispecie, tutte le informazioni richieste da questo Dicastero nello schema di domanda.

La direttiva si applica ai cittadini comunitari, ai cittadini della Confederazione svizzera e ai cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Scarica e compila:

  • medico chirurgo
  • medico specialista
  • odontoiatra
  • odontoiatra specialista
  • farmacista
  • veterinario
  • medico di medicina generale
  • ostetrica e infermiere

Da compilare esclusivamente per la libera prestazioni di servizi relativa alle qualifiche di:

  • medico chirurgo
  • medico specialista
  •  odontoiatra
  • odontoiatra specialista
  • farmacista
  • veterinario

Il  Ministero della salute, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 183/2011 e dalla sopra richiamata direttiva, accetterà e darà seguito unicamente alle domande di rilascio dei certificati utili ai fini della libera circolazione in ambito comunitario, se corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Non saranno invece prese in considerazione le domande corredate da certificati o atti in possesso di altre pubbliche Amministrazioni.



Data di ultimo aggiornamento 4 febbraio 2022



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