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Qualifiche conseguite in Paesi UE

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Diritto di stabilimento - cittadini EU ​

I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera,  che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La procedura è diversificata a seconda delle professioni:

  • per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei requisiti minimi di formazione, previsti dalla norma a fondamento del riconoscimento.
  • per tutte le altre, per cui non sono stati stabiliti requisiti minimi formativi, è necessario fare una valutazione della qualifica acquisita all’estero (percorso formativo ed eventuale attività lavorativa)

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Diritto alla libera prestazione di servizi - cittadini Eu

E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.

Questo diritto lo possono esercitare i cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una delle seguenti qualifiche, ottenute in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera:

  • medico chirurgo
  • medico specialista
  • farmacista
  • medico veterinario
  • odontoiatra
  • odontoiatra specialista
  • infermiere
  • ostetrica

Per esercitare tale diritto, i professionisti dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute,  i documenti indicati nella scheda servizio e i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:

  • la data
  • la struttura
  • la motivazione
  • le informazioni sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale

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Data di ultimo aggiornamento 30 luglio 2021



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