La procedura di riconoscimento di una qualifica conseguita in un Paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera è differenziata rispetto alla cittadinanza del richiedente: cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera e cittadini non comunitari
Cosa è possibile richiedere
Diritto di stabilimento
I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica professionale sanitaria ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
Consulta la sezione Diritto di stabilimento per cittadini EU
Cosa è possibile richiedere
E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
Questo diritto lo possono esercitare i cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una delle seguenti qualifiche, ottenute in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera:
Per esercitare tale diritto, i professionisti dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i documenti indicati nella scheda servizio e i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:
Data di ultimo aggiornamento 30 luglio 2021