Il DPCM del 23 luglio 2020, che disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, definisce:
In particolare, tutti gli enti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF, indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito, sono obbligati nell’anno successivo al ricevimento dei contributi a redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali dimostrino l'utilizzo delle risorse ricevute.
Fra i soggetti beneficiari del cinque per mille rientrano anche gli enti per la ricerca sanitaria; è infatti prevista per i contribuenti la possibilità di destinare una quota del 5 per mille a finalità di interesse sociale, tra le quali la ricerca sanitaria.
Per il 2021, per gli enti della ricerca sanitaria beneficiari del cinque per mille, è prorogato il termine entro il quale deve essere assolto l’obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l'anno 2020. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, sono infatti in fase di definizione alcune modifiche nelle schede di rendicontazione per gli enti della ricerca sanitaria.
Le quote percepite nel corso dell’anno 2020, relative al cinque per mille 2018 e 2019, saranno per questo motivo rendicontate sulla base dei nuovi schemi e modalità di rendicontazione che verranno pubblicati sul sito a breve.
I termini di presentazione delle rendicontazioni iniziali delle quote percepite nel 2020 saranno perciò posticipati di alcuni mesi.
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Data di ultimo aggiornamento 29 gennaio 2021