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Riconoscimento e conferma carattere scientifico IRCCS



Il riconoscimento del carattere scientifico di strutture pubbliche e private avviene con riferimento ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 200/2022 ed è soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:

  1. personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato
  2. titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitari
  3. economicità ed efficienza dell’organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature, adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalità di ricerca ed equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonché almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università
  4. caratteri di eccellenza del livello dell’attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di un’attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell’attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, della complessità delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attività e del percorso assistenziale, nonché della qualifica di centro di riferimento clinico - assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l’area tematica di appartenenza
  5. caratteri di eccellenza dell’attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti
  6. dimostrata capacità di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati, nonché di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari
  7. certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. (art. 13 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni).

Tra i requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di IRCCS, è richiesta altresì, ai sensi dell’articolo 13, d.lgs. n. 288/2003 e s.m.i., la qualifica di centro di riferimento a livello regionale o sovraregionale per l’area tematica di cui si chiede il riconoscimento, come meglio specificato dall’allegato 3 del d.lgs. 200/2022, nonché la sussistenza del bacino minimo di utenza su base territoriale per area tematica di riconoscimento, come individuato nell’allegato 2 del predetto decreto legislativo.

L’organo regionale competente esprime il proprio avviso in merito alla coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

Successivamente, il Ministero della Salute provvede a nominare una commissione di valutazione per ogni Istituto, formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento.

Entro trenta giorni dalla predetta nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione può procedere ai necessari sopralluoghi - cosiddette site-visit - e valutare gli elementi così acquisiti.

Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministero della Salute cura la trasmissione dei relativi atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’emanazione del parere di competenza.

Al termine del procedimento, il riconoscimento è disposto con decreto ministeriale, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Il procedimento di conferma del carattere scientifico è disciplinato ai sensi dell’art. 15, comma 1, secondo cui ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e gli IRCCS di diritto privato inviano al Ministero della Salute i propri dati aggiornati attestanti la permanenza dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall’allegato B al Decreto ministeriale 5 febbraio 2015.

Ai fini della conferma della qualifica di IRCCS si necessita della qualifica di centro di riferimento a livello regionale o sovraregionale per l’area tematica di cui si chiede il riconoscimento, come meglio specificato dall’allegato 3 del d.lgs. 200/2022

Di seguito è pubblicato l'elenco degli IRCCS di diritto pubblico e privato che hanno ottenuto il riconoscimento o la conferma del carattere scientifico, nonché degli IRCCS per i quali è in corso il procedimento di conferma.

L'elenco riporta il link al sito dell'IRCCS, l'area di ricerca, il Decreto con il quale viene riconosciuto o confermato il carattere scientifico, lo stato della procedura, la data e i verbali delle site-visit redatti dalla commissione di valutazione, in cui viene confermata la presenza dei requisiti richiesti.

Per approfondire consulta:



Data di ultimo aggiornamento 7 agosto 2023



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