Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private.
Esistono gli Ordini professionali per:
Gli Ordini promuovono l'autonomia delle professioni sanitarie, la qualità delle prestazioni, i principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, per garantire la salute delle persone.
Nel sistema sanitario operano anche le Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario.
In Italia possono esercitare l’attività sanitaria anche i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all’estero, previo riconoscimento da parte del ministero della Salute.
I cittadini italiani possono esercitare l’attività sanitaria all’estero, previo riconoscimento della loro qualifica da parte dell’Autorità competente del Paese ove intendono lavorare.
Il ministero della Salute riconosce ai fini concorsuali e pensionistici l’attività sanitaria svolta all’estero in regime di dipendenza.
Tutti i soggetti che operano nel sistema sanitario devono continuare a formarsi durante tutta la loro vita lavorativa attraverso il sistema di formazione continua in medicina ECM.
Chiunque esercita l’attività sanitaria abusivamente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. È prevista anche la confisca di tutto quanto sia servito a commettere il reato.
Consulta:
Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario riconosciuti dal ministero della Salute
OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO | |
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Profilo professionale | Riferimenti normativi |
Massofisioterapista | Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall’art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Legge 1 febbraio 2006 n. 43, comma 2, art. 1 |
Operatore socio-sanitario | Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 (G.U. 19.04.2001, n. 91) |
Assistente di Studio Odontoiatrico | Acc. Stato -Regioni 7.10.2022 recepito D.P.C.M. 09.03.2022 (G.U. 03.05.2022, n. 102) |
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | |
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Profilo professionale | Riferimenti normativi |
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1 |
Ottico | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12 |
Odontotecnico | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11 |
Puericultrice | L. 19 luglio 1940, n. 1098 |
Altri riferimenti normativi:
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Data di ultimo aggiornamento 15 febbraio 2023