L’accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all’ambiente (Regolamento UE 2021/241).
Tale principio assume rilevanza anche per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), pur non essendo questi investimenti oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza.
Gli interventi del PNNR non devono arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:
È il Regolamento UE 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile” a individuare gli obiettivi e i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema. Tutte le misure inserite nei PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrare il rispetto di tale principio.
In fase di definizione del PNRR, i progetti e le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti, con il supporto di esperti in materia ambientale, considerando i criteri DNSH. Le Amministrazioni sono chiamate anche in fase di attuazione a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi. Al riguardo sono state emanate guide operative e schede per check list:
Data di ultimo aggiornamento 29 febbraio 2024