Le attività inerenti i sottoprodotti di origine animale sono soggette ad obbligo di riconoscimento (art 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009) o devono essere registrate (art. 23 del Reg. (CE) n.1069/2009) presso l’autorità competente, salvo eventuali esoneri stabiliti per norme o circolari.
Data di pubblicazione: 1 gennaio 2023 , ultimo aggiornamento 28 aprile 2023