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05. Sottoprodotti - b. Attività autorizzative/validazioni

Le attività inerenti i sottoprodotti di origine animale sono soggette ad obbligo di riconoscimento (art 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009) o  devono essere registrate (art. 23 del Reg. (CE) n.1069/2009) presso l’autorità competente, salvo eventuali esoneri stabiliti per norme o circolari.



Data di pubblicazione: 1 gennaio 2023 , ultimo aggiornamento 28 aprile 2023


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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