Home / 2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento / A. Autorità competenti e organismi di controllo

A. Autorità competenti e organismi di controllo

Diverse amministrazioni partecipano al PCNP 2023-2027 sia a livello centrale che regionale e locale, in ragione delle rispettive competenze nelle materie di interesse del Piano.Le Autorità Competenti sono definite nell’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”
Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e, le Aziende sanitarie locali, che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), istituito dalla legge n.833 del 1978, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 dello stesso Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

  1. alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  2. mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
  3. salute animale;
  4. sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
  5. benessere degli animali;
  6. prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è Autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento nei seguenti settori:

  1. alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
  2. mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l’etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
  3. misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  4. produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
  5. uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l’Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sarà destinataria anche dell’esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall’articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo corpo.

Organi di controllo

Tutela dell’ambiente
L'Autorità competente centrale è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Importazioni controlli doganali
Per tutte le tipologie di merci, le attività di controllo, accertamento e verifica, di natura non sanitaria, vengono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, autorità doganale che svolge anche attività di prevenzione e contrasto dei traffici illegali.

Corpi di polizia
In tutte le aree di interesse del PCNP, accanto alle attività di governo e di controllo ufficiale svolte dalle Autorità competenti, importanti funzioni sono attribuite anche ai corpi di polizia, organi di controllo che svolgono specifiche indagini investigative correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali. Rispetto ai controlli pianificati, svolti dalle Autorità Competenti, che operano prevalentemente sul piano della prevenzione dei rischi, queste attività, svolte di propria iniziativa o disposte dall'autorità giudiziaria, sono finalizzate alla ricerca di illeciti e alla persecuzione dei colpevoli, rappresentando di fatto un’organizzazione di eccellenza a livello nazionale e internazionale per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare.

In particolare, per le materie del Piano, tali funzioni vengono svolte da:

  1. Comando Carabinieri Tutela della Salute (NAS);
  2. Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri;
  3. Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
  4. Guardia di finanza.

In considerazione delle caratteristiche e delle specifiche finalità degli interventi, gli organi di controllo, non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, non sono sottoposti ad audit di sistema da parte dell’Autorità Competente Centrale e dai servizi di audit ed analisi della Commissione ed operano in base a programmi di attività disposti dalle Amministrazioni di appartenenza, svolgendo funzioni consultive nei confronti del Punto di Contatto Nazionale e collaborando con le Autorità Competenti.
Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti pagine di dettaglio:



Data di pubblicazione: 1 gennaio 2023 , ultimo aggiornamento 28 settembre 2023


2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.