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Residui di farmaci veterinari negli alimenti, Piano Nazionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
  • Regolamento (UE) 2019/2090, sulla gestione dei casi di non conformità;
  • Regolamento (UE) 2021/808, e successive modifiche, sul rendimento dei metodi analitici; regolamento delegato (UE) 2022/1644; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
  • decreto legislativo n. 158/2006 e successive modifiche;
  • decreto legislativo 27/2021, recante l’adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2017/625 e successive modifiche.

Descrizione sintetica delle attività
Il Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (di seguito PNR) definisce le attività del controllo ufficiale da effettuare, ai sensi degli articoli 9 e 19 del regolamento (UE) 2017/625, sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e sui relativi residui.
Nell’ambito del PNR sono controllati gli animali e i prodotti di origine animale: bovini, suini, ovicaprini, equini, pollame, conigli e selvaggina allevata, acquacoltura, latte, uova, miele, budelli. Nel PNR sono definite le attività, le procedure, le specie e i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo quanto previsto dalle norme europee e nazionali.

Dal 2023 il PNR si declina attraverso l’attuazione dei seguenti Piani:

  1. Piano mirato: piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, per la verifica della conformità degli animali e degli alimenti di origine animale prodotti negli Stati membri:
    • alla legislazione dell'Unione, che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
    • ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi applicabili negli alimenti;
  2. Piano di sorveglianza: piano nazionale di sorveglianza della produzione UE randomizzato, attraverso un monitoraggio casuale per un'ampia gamma di sostanze;
  3. Piano Paesi Terzi: piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La pianificazione viene effettuata sulla base di evidenze territoriali, delle non conformità riscontrate negli anni precedenti in attuazione del PNR, delle segnalazioni giunte attraverso il sistema RASFF, e sulla base di informazioni relative alla vendita di medicinali veterinari.

Luogo e momento del controllo
Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali, negli stabilimenti di prima trasformazione dei prodotti di origine animale (macelli e stabilimenti, purché sia possibile risalire all’allevamento di origine) e nei posti di controllo frontalieri (PCF), secondo il tipo di piano.
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana, distribuendoli sull’intero arco dell’anno solare.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza è stabilita, per ogni tipo, tenendo conto delle frequenze minime di cui agli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2022/1646, sulla base della produzione (per il piano mirato: capi macellati, tonnellate di produzione), della popolazione (piano di sorveglianza) e del numero di partite importate (piano paesi terzi).

Metodi e tecniche
I metodi e le tecniche previste nel PNR sono il campionamento, l’analisi e l’esame documentale.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le azioni da intraprendere nel caso di riscontro di non conformità sono indicate nel regolamento (UE) 2019/2090 e dipendono dal tipo di non conformità riscontrata, che può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

  1. Trattamento illecito;
  2. Riscontro di residui a livelli superiori agli LMR;
  3. Riscontro di residui a livelli inferiori agli LMR, con evidenza di altre irregolarità;
  4. Riscontro di sostanze non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
La pianificazione e la rendicontazione avvengono attraverso l’impiego del sistema informatico NSIS/RaDISAN, adottato dal 2022.La pianificazione viene inserita dal Ministero nel sistema e i campioni vengono ripartiti sul territorio sulla base dei dati di produzione provenienti dalle banche dati esistenti (BDN) o, in mancanza, dall’ISTAT e dalle Regioni/P.A.
Il Ministero trasmette ad EFSA e alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, la pianificazione dell’anno in corso.
La rendicontazione avviene attraverso l’inserimento da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle informazioni relative al campionamento e alle attività analitiche relative a tutti i Piani afferenti al PNR.
Le Regioni/P.A. e i PCF. validano tali dati e inseriscono nel sistema le informazioni sulle azioni intraprese nel caso di riscontro di non conformità.
Il Ministero della Salute elabora i dati validati e li trasmette ad EFSA entro il 30 giugno di ogni anno per consentire l’elaborazione del report annuale contenente i risultati di tutti gli Stati Membri. Tali dati sono inoltre utilizzati per elaborare una relazione nazionale annuale, che viene pubblicata sul sito internet del Ministero, per ottemperare all’obbligo di trasparenza richiesto dall’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 8 - Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli
Ruolo:

  • Programmazione annuale del PNR, ripartizione alle Regioni e Province autonome;
  • Coordinamento dei Servizi regionali;
  • Elaborazione delle informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti, con predisposizione della relazione annuale;
  • Trasmissione delle informazioni relative alla pianificazione e dei risultati annuali alla Commissione e ad EFSA;
  • Gestione del sistema RaDISAN nella fase di pianificazione, della raccolta dati e del trasferimento ad EFSA;
  • Coordinamento del Gruppo Residui.

Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
Ruolo:

  • Sviluppo della programmazione annuale del Piano Paesi Terzi e del Piano mirato (parte UVAC) in collaborazione con l’Ufficio 8 DGISAN;
  • Coordinamento dei PCF per l’attuazione del piano;
  • Collaborazione con l’Ufficio 8 DGISAN per l’elaborazione della relazione annuale e degli adempimenti verso gli organismi dell’Unione europea.

Uffici periferici del Ministero della salute
Posti di Controllo Frontalieri (PCF) 
Ruolo:

  • Selezione delle partite da campionare;
  • Campionamento, compilazione del verbale di prelievo, trasporto e consegna del campione al laboratorio;
  • Inserimento dei dati nel sistema TRACES NT;
  • Validazione dei dati nel sistema RaDISAN.

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Dell’Unione europea (UVAC)
Ruolo:

  • Disposizione dei campionamenti, eseguiti dalle AUSL al macello, sulle partite di animali provenienti dagli altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione;
  • Inserimento dei dati nel sistema SINTESIS. 

Autorità Competente Regionale

  • Assessorati alla sanità delle Regioni e della Provincia autonoma Trento;
  • Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano.

Ruolo:

  • Programmazione e ripartizione del Piano Regionale Residui;
  • Coordinamento delle attività dei Servizi Veterinari territoriali (AUSL);
  • Supervisione e verifica della corretta esecuzione del Piano;
  • Istituzione di task force dedicate;
  • Validazione semestrale e annuale dei dati nel sistema informatico;
  • Trasmissione delle informazioni sulle azioni intraprese a seguito di non conformità e conclusioni.

Autorità Competente Locale
Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL)
Ruolo:

  • Campionamento, compilazione del verbale di prelievo, trasporto e consegna del campione al laboratorio;
  • Verifica dell’attuazione dei programmi di autocontrollo;
  • Indagini di follow-up;
  • Valutazione dei casi sospetti

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo:

  • Analisi dei campioni;
  • Inserimento delle informazioni relative al campionamento ed analisi nel flusso informatico dedicato NSIS/RaDISAN.

Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale
Ruolo: la responsabilità e i compiti dei laboratori nazionali di riferimento del LNR sono quelli riportati nell’articolo 101 del regolamento (UE) 2017/625.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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