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Piano nazionale di sorveglianza e eradicazione della Peste Suina Africana


Piani di eradicazione della peste suina africana


Già dal 2020, l’Italia adotta annualmente un Piano nazionale di Sorveglianza della PSA, approvato e cofinanziato dalla CE, e che contempla le attività di sorveglianza passiva da effettuarsi nel domestico e nel selvatico, le misure da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia sia nel domestico che nel selvatico, incluse le misure di eradicazione per la regione Sardegna, e ogni altra attività possa rientrare nel contesto della sorveglianza, controllo ed eradicazione della malattia. Il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la PSA ha l’obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus PSA e si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

  1. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali
  2. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini
  3. gestione della popolazione di cinghiali
  4. verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza
  5. campagna di formazione e informazione degli stakeholders

Alla luce della mutata situazione epidemiologica da gennaio 2022, sia nel selvatico che nel domestico, il Piano è stato negli anni adattato ed articolato sulla base dei nuovi scenari epidemiologici, dettagliando sempre meglio le misure da condurre nelle aree in restrizione e volteall’eradicazione contemplate dalla norme di settore vigenti.

Tra queste, in caso di malattia nel selvatico, l’installazione di barriere per il contenimento delle popolazioni di cinghiali infette e quindi dell’area di circolazione virale per evitare che l'infezione si trasmetta dai suini selvatici ai suini domestici, contenere l’infezione all’interno della zona infetta, ridurre progressivamente l'area di circolazione virale, la ricerca attiva delle carcasse per stimare la reale diffusione della malattia, con conseguente rimozione e gestione delle carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza ai fini di eliminare possibili fonti di virus e ridurre progressivamente la zona di circolazione attiva.

La strategia di gestione ed eradicazione della PSA nel domestico consiste nell’applicazione delle rigide misure di restrizione previste dalla normativa vigente, che raggiungono la massima efficacia se adottate quanto più tempestivamente possibile, per ridurre al minimo i danni in termini sanitari ed economici derivanti dagli abbattimenti obbligatori degli animali infetti e sospetti tali e dalle restrizioni alle movimentazioni di animali e prodotti imposte.

Particolare attenzione deve essere posta all’applicazione delle misure di biosicurezza, ossia un complesso di azioni e misure, caratteristiche strutturali e di gestione, volte a preservare, in sanità animale, gli allevamenti dall’ingresso di agenti biologici pericolosi, quali virus e batteri. Nel tempo, e con l’avvento della PSA in particolare, per il settore suinicolo, il sistema delle biosicurezze è stato sempre più ottimizzato e disciplinato, esitando Decreto ministeriale 28 giugno 2022 (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini), che stabilisce i requisiti strutturali e gestionali delle aziende suinicole. I Servizi veterinari ufficiali verificano nell’ambito dei controlli ufficiali la presenza dei requisiti di biosicurezza degli stabilimenti suinicoli. Il mancato rispetto dell’applicazione delle misure di biosicurezza prevede l’applicazione di un regime sanzionatorio.

Nelle zone di restrizione per PSA le norme europee vigenti e l’ordinanza commissariale prevedono che l’eventuale proseguimento o ripresa dell’attività di allevamento è subordinata al rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate di cui al Regolamento (UE) 2023/594.

Il Piano prevede tra le principali misure:

  • nelle zone indenni:
    • la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico
    • la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento
    • l’attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori, tutti i soggetti in qualche modo coinvolti al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia
  • nelle zone non indenni:
    • la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II
    • la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti
    • la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e di controllo, regolamentata e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste
    • il rafforzamento, nelle zone di restrizione II, di barriere fisiche/punti di passaggio naturali o artificiali tra la zona infetta e l’esterno, eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale ai fini di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell’infezione

Fa parte integrante del Piano la parte relativa all’eradicazione in regione Sardegna, che persegue l’obiettivo della completa eradicazione, ormai vicino. La radicale revisione di strategia di lotta alla malattia degli ultimi anni ha determinato un’evoluzione favorevole, sia dal punto di vista epidemiologico che gestionale, che ha consentito la revisione della classificazione delle zone di restrizione, liberando gran parte del territorio.  Questo consentirà una ripresa del settore commerciale relativamente alle movimentazioni e commercializzazione di suini vivi, carni e prodotti.

Azioni di controllo

A seguito della conferma di un caso di PSA nel selvatico sia in una zona precedentemente indenne che in una zona già infetta ( consulta "cosa sapere") viene tempestivamente convocato il Gruppo Operativo degli Esperti per la definizione (o revisione) della zona infetta. In Italia, nei casi previsti dalle norme vigenti, può essere convocata l’Unità di Crisi Centrale che ha, tra l’altro, il compito di definire la strategia di controllo ed eradicazione della malattia nelle aree interessate e in quelle limitrofe. Nella zona infetta devono essere attuate una serie di misure di controllo e di divieti (consulta "Piano nazionale disorveglianza e eradicazione della Peste Suina Africana"), inclusa l’attività di ricerca attiva delle carcasse per stimare l’entità della diffusione della malattia, il controllo della popolazione dei selvatici, il rafforzamento o allestimento di barriere, unitamente al divieto di ogni attività antropica che possa in qualche modo favorire la diffusione del virus (per esempio  qualsiasi attività agro-forestale, attività venatoria, trekking, biking, etc..) tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di animali, persone, veicoli e materiali contaminati (tra cui avanzi di cibo, scarpe o vestiti, attrezzi zootecnici, ruote di biciclette o autoveicoli, ecc.).

Anche a seguito dei focolai di malattia notificati in allevamenti suinicoli è prevista l’applicazione delle misure contemplate dalle norme. Tra queste l’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, l’abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione appartenenti all’allevamento infetti, eventuali abbattimenti preventivi in allevamenti epidemiologicamente correlati alla sede di focolaio o perché ad elevato rischio di infezione, l’esecuzione di una scrupolosa indagine epidemiologica per stabilire l’origine dell’infezione e rintracciare prontamente altri allevamenti a rischio per movimentazioni animali, di mezzi, strumenti o prodotti, il controllo delle misure di biosicurezza degli allevamenti circostanti quello infetto, i divieti di movimentazione, etc..

Inoltre, in Italia, a seguito dei primi casi di PSA sia in Piemonte e Liguria che in Lazio nel 2022, si sono svolte in Italia due missioni del team comunitario EUVET, un gruppo di esperti della Commissione Europea che fornisce assistenza tecnica agli Stati Membri coinvolti dall’epidemia di PSA nell’ambito della gestione della malattia e delle misure da adottare, contestualizzandole alle diverse realtà dei diversi territori. Nell’ambito delle misure di contrasto alla malattia, l’applicazione e la verifica del livello di implementazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, come detto è considerato un pilastro fondamentale nella prevenzione dell’infezione, in riferimento alle possibilità di contatto con i cinghiali, responsabili del mantenimento del virus nell’ambiente e della sua diffusione, in virtù delle grosse distanze che i cinghiali possono coprire anche giornalmente, e in relazione alla corretta gestione delle norme igienico-sanitarie in allevamento.

Sempre relativamente al riconosciuto ruolo epidemiologico dei cinghiali nella diffusione della PSA, già nel 2021 era stato elaborato un documento di indirizzo tecnico in materia di prevenzione della PSA nel selvatico, per supportare le Regioni e P.A. a migliorare gli aspetti correlati alla preparazione e alle misure di gestione della popolazione di cinghiali in funzione dell’aumentato rischio di introduzione del virus della PSA in Italia. Inoltre,  in conseguenza del rilevamento della PSA in Italia continentale a gennaio 2022, con il D.L. 9/2022 convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29, per prevenire e contenere la diffusione della PSA in Italia (quelle indenni da PSA e nelle parti indenni in caso di presenza della PSA), è stato disposto che le Regioni e Province Autonome elaborino ed adottino i Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (cosiddetti PRIU), su base quinquennale, che prevedono tra l’altro, la ricognizione della consistenza della specie cinghiale e le modalità di attuazione dei metodi per la gestione della specie.

Nel contesto delle azioni da mettere in campo per arginare il rischio di ulteriore diffusione della PSA sul territorio nazionale attraverso la riduzione significativa della presenza di cinghiali, il Commissario straordinario alla PSA ha emanato Piano Straordinario catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028. Il Piano, quinquennale, che si applica su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, si prefigge l’obiettivo di rimozione di circa l’80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola. Per elaborare il piano dei prelievi, la cui entità sarà rimodulata annualmente dalle Regioni in modo da assicurare una pressione elevata di prelievo, sono stati valutati la situazione epidemiologica e di rischio di ciascuna regione, il patrimonio suinicolo ed altri parametri, oltre ai dati di prelievo venatorio registrati negli anni scorsi. Le Regioni dovranno anche attivare filiere per la commercializzazione della carne di cinghiale e concentrare le attività nelle aree urbanizzate con presenza di cinghiali.

In riferimento all’attività di formazione, come le altre misure, rappresenta uno strumento indispensabile nell’insieme della strategia di contrasto ed eradicazione, al fine di aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione di tutte le figure coinvolte nelle attività di sorveglianza, stimolare il coinvolgimento attivo del settore venatorio. Infine, a partire dal 2021, il Piano Nazionale di Sorveglianza per PSA prevede un nuovo sistema di sorveglianza anche per Peste Suina Classica (PSC), disponendo che tutti i campioni di suini domestici, prelevati nell’ambito delle attività di sorveglianza passiva per PSA, siano testati anche per PSC. La strategia di sorveglianza si basa sulla ricerca virologica del genoma virale per entrambe le Pesti Suine.

Per approfondimenti:

Consulta la normativa

  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni
  • Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
  • Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate
  • Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

Per approfondire consulta il sito Trovanorme.it



Data di ultimo aggiornamento 15 marzo 2024



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