Qual è il limite di età del candidato per essere ammesso alla procedura selettiva?
Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 68° anno di età alla data di scadenza dell’avviso.
I candidati già idonei all’esito della selezione 2020 e pertanto inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 1° aprile 2020 e s.m., per conseguire una nuova idoneità quadriennale devono presentare domanda di partecipazione alla selezione?
Sì, coloro che sono già inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 1° aprile 2020 e s.m., qualora intendano conseguire una nuova idoneità devono ripresentare la domanda, poiché, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., l’idoneità è quadriennale.
I candidati già idonei all’esito della selezione 2022 nonché all’esito della riapertura dei termini della selezione stessa e pertanto inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 16 dicembre 2022 e s.m. possono presentare domanda di partecipazione alla selezione?
No, Coloro che sono già inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 16 dicembre 2022 e s.m., non possono ripresentare la domanda, in quanto già idonei, poiché, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., l’idoneità è quadriennale.
I candidati che hanno conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art.1, comma 7 quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’articolo 4, comma 5 dell’Avviso, possono presentare la domanda?
Sì, i candidati che hanno conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art.1, comma 7 quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’articolo 4, comma 5 dell’Avviso, possono presentare la domanda.
Quali sono gli attestati validi quali requisito di accesso alla selezione per l’inserimento nell’Elenco Nazionale di idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSN?
Gli attestati validi sono o quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 16 maggio 2019, ovvero quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 del D.lgs n. 502 del 1992 e s.m., purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla stipula del suddetto Accordo (i.e. 16 maggio 2019).
Hanno altresì valore di attestato di formazione manageriale i diplomi di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con il predetto Accordo Stato-Regioni, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c).
A chi posso rivolgermi per sapere se l’attestato da me conseguito è valido quale requisito di accesso alla selezione?
Nell’attuale ordinamento le certificazioni attinenti gli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 16 maggio 2019 ovvero quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 del d.lgs n. 502 del 1992es.m., nonché dei diplomi di master di II livello rientrano nell’esclusiva competenza e responsabilità delle Regioni stesse; è esclusivamente a queste ultime, pertanto, che il candidato dovrà rivolgersi per ottenere notizie in merito.
Il potenziale candidato che sta partecipando ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria che si concluderà in data posteriore alla data di chiusura dei termini di partecipazione alla selezione può presentare domanda di iscrizione all’Elenco?
L’attestato costituisce requisito di accesso e deve pertanto essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’avviso ed in conformità all’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m..
Quali esperienze dirigenziali possono essere inserite?
Possono essere inserite nella piattaforma informatica tutte le esperienze dirigenziali ritenute utili quali requisiti d’accesso alla procedura selettiva, indipendentemente dalla durata e dal periodo in cui sono state maturate.
Ai fini dell’idoneità saranno valutate dalla Commissione esclusivamente quelle maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno.
Ai candidati sarà valutata dalla Commissione l’esperienza dirigenziale degli ultimi 10 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno, ai soli fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni regionali indette dalle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. (articolo 1, comma 7quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. introdotto dall’articolo 10 quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76). Il candidato all’atto della presentazione della domanda non dovrà effettuare alcuna dichiarazione specifica per la valutazione dell’esperienza degli ultimi 10 anni. Sarà la Commissione a valutare l’esperienza stessa, laddove il candidato non raggiunga l’idoneità con l’esperienza degli ultimi 7 anni. In tal caso, il candidato potrà conseguire un’idoneità limitata alla partecipazione alle selezioni in indette dalle sole regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
L’elencazione degli Enti regolatori sanitari vigilati dal Ministero della salute e dagli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome, di cui all’art. 4, comma 3 lett. b.5, deve considerarsi tassativa?
No, l’elencazione è meramente esemplificativa. all’art. 4, comma 3 lett. b.5 è rimessa alla Commissione.
L’esperienza dirigenziale maturata sia nel settore sanitario che nel settore non sanitario può essere cumulata?
Si, per esempio qualora un candidato abbia maturato tre anni di esperienza dirigenziale nel settore sanitario e quattro in altro settore, l’esperienza viene cumulata ed è valutabile ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, purché si raggiungano i sette anni complessivi.
Quale data di scadenza bisogna indicare nella piattaforma per un incarico dirigenziale in corso?
Per gli incarichi in corso bisogna indicare la data di scadenza dell’incarico stesso (anche se successiva alla data di scadenza dell’avviso), posto che ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’Avviso in conformità all’art. 1, comma 6, lett. a) e comma 7-quater del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., sono valutate dalla Commissione le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi sette anni con incarichi di durata non inferiore all’anno.
Un incarico dirigenziale di tre anni a partire dal 2023, è valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’idoneità?
Si è valutabile, ma esclusivamente per il periodo che intercorre dalla data di conferimento dell’incarico fino alla data di scadenza dell’avviso.
Un incarico dirigenziale di tre anni a partire da aprile 2023, è valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’idoneità?
E’ valutabile, ma il punteggio verrà attribuito esclusivamente per il periodo che intercorre tra la data di conferimento dell’incarico e la data di scadenza dell’Avviso.
Quali esperienze dirigenziali vengono valutate ai fini dell’idoneità?
Ai fini dell’idoneità vengono valutate esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno, pur potendo il candidato inserire nella piattaforma informatica tutte le esperienze acquisite. Ai fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni regionali indette dalle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti vengono valutate esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 10 anni.
Un incarico politico può essere considerato equivalente ad un’esperienza dirigenziale?
No, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’avviso, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 7-ter del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., è valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, esclusivamente l’esperienza dirigenziale intesa quale attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato.
In caso di incarichi dirigenziali contemporanei quale sarà valutabile?
Nel caso di incarichi dirigenziali contemporanei la Commissione procederà alla valutazione di un solo incarico, quello più favorevole al candidato, che determina il maggior punteggio complessivo.
Cosa si intende per risorse umane gestite?
Per risorse umane gestite si intende il numero di unità di personale mediamente gestito per anno durante l’incarico, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro.
Nel caso dei direttori generali di azienda sanitaria, dei direttori sanitari o dei direttori amministrativi, come si definisce, in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la dimensione della struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale (art. 4, comma 3 lett. a) dell’Avviso)?
I direttori generali di azienda sanitaria, i direttori sanitari, i direttori amministrativi e, ove istituito, il direttore dei servizi socio sanitari devono fare riferimento, per definire l’entità delle risorse umane, al numero complessivo medio annuo dei dipendenti dell’azienda, mentre per quanto riguarda l’entità delle risorse finanziarie, al bilancio dell’azienda medesima.
Come bisogna inserire nella piattaforma, ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale, gli incarichi di durata inferiore all’anno, nel caso in cui la successione di più incarichi si sia verificata per decadenza conseguente ad una riorganizzazione del sistema sanitario regionale?
Il candidato interessato inserirà, nello specifico campo della piattaforma, la data di inizio del primo incarico e la data finale dell’ultimo incarico, descrivendo, nell’apposito campo della piattaforma stessa, che si tratta di più incarichi da considerarsi “in prosecuzione” a seguito di riorganizzazione del SSR.
Quali sono i titoli formativi e professionali valutabili?
I titoli formativi e professionali valutabili quelli espressamente indicati all’art. 5 dell’Avviso pubblico, esclusivamente qualora attinenti con le materie del management e della direzione aziendale.
Come va allegato l’elenco dei titoli formativi e professionali valutabili?
L’elenco dei titoli formativi e professionali valutabili viene generato automaticamente dalla piattaforma man mano che gli stessi vengono inseriti, pertanto non deve essere allegato alcun file.
I titoli formativi e professionali e/o le esperienze dirigenziali indicati nel curriculum allegato alla domanda e non inseriti nella piattaforma saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione?
No, il curriculum formativo e professionale non sarà oggetto di valutazione, ma verrà considerato esclusivamente quale documento meramente esplicativo delle dichiarazione rese sulla piattaforma informatica dedicata, secondo le modalità ivi indicate. Non verranno pertanto valutati titoli formativi e professionali e/o esperienze dirigenziali inseriti dai candidati nel curriculum vitae e non nella piattaforma, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 9 dell’Avviso pubblico.
Vi è un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
Si, tale sezione è stata introdotta a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. L’iscrizione alla specifica sezione IZS conferisce l’idoneità a partecipare alle procedure regionali per il conferimento di incarichi di direttore generale di IZS.
Quali sono i requisiti di ammissione richiesti per la candidatura nella sezione relativa all’idoneità alla nomina a Direttore Generale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
I requisiti di ammissione sono:
Ciascun candidato può presentare domanda sia per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale di idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSN sia per l’iscrizione nella sezione dedicata alla nomina di Direttore Generale negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
Si, ciascun candidato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico, qualora in possesso dei prescritti requisiti, può presentare domanda o per l’iscrizione esclusivamente nell’Elenco Nazionale di idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSN, o per l’iscrizione esclusivamente nella sezione dedicata alla nomina di Direttore Generale negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ovvero per l’iscrizione in entrambi.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, obbligatorio per l’accesso alla piattaforma per presentazione delle candidature, deve essere personale?
Sì, per accedere alla piattaforma è necessario munirsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva che deve essere personale.
Anche i candidati che hanno partecipato alle precedenti selezioni che intendano presentare domanda di partecipazione alla nuova selezione dovranno versare Euro trenta/00 (€ 30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione?
Sì, tutti i candidati che partecipano alla selezione dovranno versare Euro trenta/00 (€ 30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 10 dell’Avviso pubblico.
Ministero della Salute