L'articolo 27 bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 agosto 2014, prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o ai loro eredi, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva (Speciale Transazioni) entro il 19 gennaio 2010.

Il riconoscimento dell’equa riparazione è condizionato ai soli requisiti individuati dall’art. 2, comma 1, lettera a) e b) regolamento n.132 del 28 aprile 2009 (l’esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n.834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), indipendentemente dalla eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dalla data dell’evento trasfusionale, nonchè alla verifica in fase di istruttoria della ricevibilità della suddetta domanda.

La corresponsione della somma a titolo di equa riparazione "in un’unica soluzione" è subordinata alla formale accettazione della medesima e alla contestuale formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

La liquidazione degli importi è effettuata, in base ai dati già acquisiti per la procedura transattiva, entro il 31 dicembre 2017 secondo i criteri fissati dal citato articolo di legge che tengono conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, della situazione economica. L'art.1, comma 1141, lettera a, della Legge 27.12.2017 ha prorogato i termini della suddetta procedura al 31 dicembre 2018.

Le somme previste dal legislatore ammontano complessivamente a:

  • € 100mila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti
    (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie)
  • € 20mila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria
    (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie)

Vedi prospetto di previsione liquidazione dell'equa riparazione per categoria di ascrizione del danno.

Per coloro che non intendono avvalersi della somma di denaro a titolo di equa riparazione, prosegue la procedura transattiva di cui all'art 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007.

Procedura per l'equa riparazione

Il Ministero invierà ai destinatari del beneficio, come individuati dalla normativa, una lettera raccomandata al fine di ottenere, nel termine indicato nella stessa, la formale accettazione dell’equa riparazione e la formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ed ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Nell’ipotesi di danneggiati deceduti la lettera raccomandata sarà inviata agli eredi al fine di ottenere da ciascuno di essi le succitate accettazioni e rinunce.

Attenzione: coloro che hanno ricevuto la lettera raccomandata del Ministero della Salute con gli allegati, se intendono avvalersi del beneficio, dovranno inviare i suddetti allegati, debitamente compilati tramite posta, al seguente indirizzo:

  • Ministero della salute – Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure - Ufficio 4 indennizzi ex L210/92 - Equa Riparazione – viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.

A scopo informativo, di seguito sono pubblicati i fac-simile dei modelli inviati dal Ministero della salute:

  • atto di accettazione dell’equa riparazione e di rinuncia all’azione risarcitoria Fac-simile Allegato 1 (pdf. 64 Kb)
  • prospetto con la documentazione necessaria per provvedere al pagamento Fac-simile Allegato 2 (pdf. 49 Kb)

Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 06 5994 3135 il martedì e il strong>giovedì dalle ore 10 alle ore 12.

Autenticazione della sottoscrizione

In riferimento all'autenticazione della sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comma 2 art. 21, la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure ritiene opportuno pubblicare la nota al Comune di Padova concernente l'autenticazione dell'atto di accettazione di equa riparazione e rinuncia ad azione risarcitoria.

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Data di pubblicazione: 20 novembre 2014 , ultimo aggiornamento  18 gennaio 2018