In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.
L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in rrore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.
L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.
Informazioni obbligatorie
L’etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.
Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
Consulta:
Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo sapere
Data di pubblicazione: 5 ottobre 2009 , ultimo aggiornamento 19 aprile 2021