Sono stati definiti, con decreto dell’8 novembre 2012, i requisiti che gli esercizi commerciali previsti dal decreto Bersani del 2006 (parafarmacie, corner della grande distribuzione, ecc.).  devono rispettare qualora allestiscano preparazioni galeniche officinali che non richiedono la presentazione della ricetta medica.

Gli esercizi  commerciali che allestiscono preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica  devono  osservare le «Norme  di buona  preparazione  dei  medicinali in farmacia» contenute  nella vigente  edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Gli esercizi che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta che non prevedono la presentazione di ricetta medica debbono  seguire le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante:  «Procedure  di  allestimento  dei  preparati  magistrali  e officinali» .

L'inizio dell'attività di allestimento di preparazioni  galeniche officinali deve essere comunicato dal titolare  dell'esercizio  commerciale  al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al  Comune e alla azienda unità sanitaria  locale dove ha sede l'esercizio.

Consulta il testo del Decreto ministeriale dell’8 novembre 2012

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Data di pubblicazione: 21 dicembre 2012, ultimo aggiornamento 9 gennaio 2013