Sono stati definiti, con decreto dell’8 novembre 2012, i requisiti che gli esercizi commerciali previsti dal decreto Bersani del 2006 (parafarmacie, corner della grande distribuzione, ecc.). devono rispettare qualora allestiscano preparazioni galeniche officinali che non richiedono la presentazione della ricetta medica.
Gli esercizi commerciali che allestiscono preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica devono osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.
Gli esercizi che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta che non prevedono la presentazione di ricetta medica debbono seguire le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante: «Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali» .
L'inizio dell'attività di allestimento di preparazioni galeniche officinali deve essere comunicato dal titolare dell'esercizio commerciale al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla azienda unità sanitaria locale dove ha sede l'esercizio.
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